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Nuovo contratto, pensionamenti e 416


di Guido Besana

Provo ad andare avanti nella disamina del testo contrattuale allargando però il campo. Infatti assieme al contratto abbiamo siglato un accordo sulla 416, legge sull'editoria, legato agli ammortizzatori sociali. Come sapete in due tornate il parlamento ha prima approvato un comma di un collegato alla finanziaria che accollava allo Stato l'onere finora in capo all'Inpgi dei prepensionamenti, stanziando dieci milioni di euro all'anno, e poi nel cosiddetto decreto milleproroghe ha approvato l'articolo 41bis, che estende i prepensionamenti ai periodici, stanzia altri dieci milioni l'anno e pone a carico degli editori l'eventuale costo ulteriore. Ovviamente quando qualcuno paga il conto può decidere come pagare, cash o a credito, ma in questo caso la normativa imponeva un accordo Fnsi-Fieg. Il testo dell'accordo lo avrete visto, forse qualcuno se lo sarà studiato, comunque prevede che le aziende che fanno ricorso ai prepensionamenti mettano una somma pari al "30% del costo di ciascun pensionamento anticipato". L'alternativa era quella di porre a carico di tutte le aziende una aliquota contributiva calcolata in percentuale sul monte delle retribuzioni. Su questo si è creata una sorta di convergenza tra le aziende che non vogliono pagare per i prepensionamenti altrui e l'interesse nostro adisincentivare il ricorso all'istituto del prepensionamento. Ricordo che il costo medio per un prepensionamento a carico dell'Inpgi veniva stimato in 400.000 euro e che sono prepensionabili, in presenza di uno stato di crisi, i colleghi che hanno superato i 58 anni di età e i 18 anni di contributi. Vale la pena di ricordare anche, per chi si fosse distratto, che 18 anni sono poco più della metà dei 35 anni richiesti per la pensione di anzianità, e meno della metà dei 40 anni di contributi richiesti per la pensione piena. Metà anzianità significa ormai metà pensione. Da questo punto dell'accordo discendono gli altri. Quelli più significativi sono il punto 1 dell'accordo, che definisce i criteri in base ai quali si può riconoscere la sussistenza di uno stato di crisi e l'accordo contestuale sul finanziamento di un fondo presso l'Inpgi per il pagamento del trattamento di Cassa Integrazione, fino ad ora a carico dell'Inpgi come i prepensionamenti senza alcuna contribuzione specifica, ovvero pagata come i prepensionamenti con i soldi che l'inpgi stesso ha "in custodia" per pagarci le pensioni. Il decreto del Ministero del lavoro del 18 Dicembre 2002 fissava i criteri per il riconoscimento delle crisi aziendali, e concludeva tra le altre cose all'articolo 4 comma 2 che tali criteri non si applicano al settore dell'editoria. Questo è il link. http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B662016E-0AA2-4882-A3D1-E897BD54DDC1/0/20021218_DM_31826.pdf In sostanza sulla base di quel documento abbiamo dovuto per anni penare le fatiche dell'inferno per sostenere che se un'azienda chiedeva il riconoscimento dello stato di crisi almeno un poco i conti dovevano andare male. Negli ultimi tempi le Aziende più "evolute" ci hanno presentato dei piani di riorganizzazione e ristrutturazione per fronteggiare e evitare la possibile contrazione dei bilanci che avrebbe potuto portare ad una situazione critica. Ora abbiamo un accordo che dice: "1- Le parti, in ordine ai criteri per la sussistenza della di cui alle legge n. 416/1981 e successive modificazioni e integrazioni, ritengono che la stessa non sia rilevabile unicamente dai bilanci aziendali ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni che abbiano incidenza su una critica situazione dell’impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo. Tali indicatori in particolare dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali." Ovvero non si parla solo di bilanci in picchiata, ma anche di altro.Viene finalmente acquisito il criterio che dei bilanci si deve parlare, ovviamente insieme a tutto il resto. Inoltre questo punto specifica che sono oggetto del confronto sindacale anche gli interventi, cioè che è necessario un piano di rilancio e di investimenti. Questi elementi hanno poi determinato una parziale riscrittura di due parti del contratto. Una è nell'allegato D, il protocollo di consultazione sindacale sulla attivazione della legge 416 in merito a crisi etc. Il nuovo testo dice: "3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell’ordine, le possibilità di applicazione dell’art 33 del CNLG e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell’art 37 della legge 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla base di tali eccedenze i giornalisti che risultino in possesso dei requisiti per il predetto prepensionamento saranno collocati in CIGS. Saranno altresì verificate le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale." Il precedente diceva: "3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell'ordine, le possibilità di applicazione dell'art. 33 del c.n.l.g. e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell'art. 37 della legge 416/1981 (con particolare riferimento al 1° e 2° comma), nonché le occasioni di mobilità nell'ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale. " Apparentemente il cambiamento è negativo, si prevede cioè che chi è in possesso dei requisiti per il prepensionamento venga posto in cassa integrazione. In realtà senza questa previsione le aziende erano in condizione di mettere in cassa integrazione, e lo facevano, chi poteva maturare i requisiti nel corso del biennio di stato di crisi. La modifica tutela quindi chi non ha ancora maturato i requisiti per il prepensinamento dal rischio di stare due anni in cigs. La seconda modifica è nell'articolo 33 del contratto, come preannunciato dalle modifiche all'allegato D. Il testo del 2001 diceva, scusate la lunghezza ma è il caso di leggere bene, e comunque vi risparmio i primi due commi che restano come erano, "L'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età oppure anche prima di tale limite quando abbia compiuto il 60° anno di età ed abbia conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 33 anni, esclusi i versamenti volontari.Il requisito anagrafico del 60° anno di età è elevato: - al 61° anno di età per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002; - al 62° anno di età per il periodo 1° gennaio 2003-30 giugno 2004; - al 63° anno di età per il periodo 1° luglio 2004-31 dicembre 2005; - al 64° anno di età per il periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2007; - al 65° anno di età per i periodi successivi. Fermo restando per i prepensionamenti l'applicabilità dell'art. 37 della legge n. 416/1981, l'azienda, nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del protocollo di consultazione sindacale ovvero nei casi di esuberanze di giornalisti conseguenti all'adozione di piani di trasformazione tecnologica che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi dell'art. 35 della legge n. 416/1981, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 30 anni e risultino in possesso del requisito anagrafico per avere diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia. " Ora dice: "L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65 anno di età. Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art. 37 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di consultazione sindacale (allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi degli art. 35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico: - 2009 anni 59 - 2010 anni 60 - 2011 anni 60 - 2012 anni 61 - 2013 anni 61 - 2014 e seguenti anni 62" Viene cioè eliminata, anche perchè la scala temporale era esaurita, la parte relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro con chi ha maturato i 33 anni di anzianità contributiva. La parte relativa agli stati di crisi viene riscritta, e il requisito per la risoluzione del rapporto di lavoro diviene quello della maturazione del diritto alla pensione, sia di vecchiaia sia di anzianità. La domanda è semplice: se l'azienda è in crisi e si lasciano a casa delle persone è meglio che si cominci da chi ha i requisiti per la pensione piena o da chi ne percepirà la metà? Alla prossima puntata.
       
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