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Nuovo contratto e licenziabilità dei capi


di Guido Besana

Seconda parte della disamina dell'ipotesi contrattuale. E così raggruppo alcune modifiche piuttosto dolorose, quelle che hanno a che fare con il capitolo tradizionalmente noto come licenziabilità dei capi. Credo che la loro applicazione comporterà un corposo contenzioso, ma oggettivamente sono elementi peggiorativi. Articolo 6, poteri del direttore - La modifica apportata a questo articolo è l'ultimo paragrafo, aggiuntivo rispetto al testo precedente, che recita: "Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, le facoltà e le competenze del Direttore,condirettore e del vicedirettore, in quanto figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile, si esplicano nell’area direzionale nel contesto di un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale nel rispetto delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69 su “Ordinamento della professione giornalistica” ." Questo fumoso arzigogolo costituisce il risultato finale di sostaniale pareggio con la Fieg, che chiedeva di definire come dirigenti, cioè licenziabili, direttori condirettori vicedirettori e caporedattori centrali. Abbiamo concordato una scrittura, escludendo comunque i caporedattori, che definisce un'area direzionale alla quale si riferisce il comma introdotto nell'articolo 27.   Articolo 27, risoluzione del rapporto - La modifica introdotta reca: "Per l’elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale che si esplica nell’ambito dell’area direzionale, il rapporto di lavoro intercorrente con il direttore, condirettore e vicedirettore, in quanto figure apicali regolate dall’art. 6, può essere risolto dall’azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo. In tal caso verrà corrisposto un indennizzo fino a un massimo di 12 mesi di retribuzione in aggiunta all’indennità sostitutiva del preavviso di cui alla lettera a)." E' in sostanza il discorso sulla licenziabilità dei capi. Su quanto questo possa tradursi in reali licenziamenti, su quanto modifichi lo status di chi è già assunto, su quale efficacia insomma possa avere questa clausola sono francamente perplesso. La norma va comunque accompagnata da una clausola transitoria inserita in coda all'articolo 11 relativa a chi svolge l'incarico funzionale di vicedirettore e condirettore, previste dal contratto 2001. "2. I giornalisti che in applicazione dell’art. 11 della disciplina collettiva dell’aprile 2001 svolgono temporaneamente le funzioni di condirettore e vicedirettore dovranno optare, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, per l’acquisizione delle qualifiche apicali di condirettore o vicedirettore ovvero per tornare a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza." Articolo 34, comitato di redazione - Qui è stata introdotta una modifica ai compiti del cdr, in grassetto nel testo che vi riporto. d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti (con esclusione di quelli afferenti le qualifiche apicali di cui all’art.6 e di quelli determinati da giusta causa così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Di essi verrà data tempestiva comunicazione al Cdr), i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore. La modifica in sostanza riguarda l'impossibilità di esprimere un parere preventivo su un licenziamento in tronco. Per certi versi può sembrare di buon senso. Chiaro che se le motivazioni non stanno in piedi oltre a una causa di merito scattano anche le motivazioni per ipotizzare un comportamento antisindacale. Non viene comunque leso il diritto a una tutela da parte di cdr, associazione etc.
       
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