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Cosa cambia per contratti termine e distacchi


di Guido Besana

Comincio a ragionare per punti, seguendo l'articolato della bozza contrattuale che merita però una premessa, sia pure ovvia. Il testo è quella parte del contratto che viene modificata. Contiene cioè le modifiche e le parti di contratto in cui queste vengono inserite. Quasi tutto quello che non c'è non viene toccato. Verrà invece rivista una parte della normativa non riportata per correggere alcune incongruenze formali. Detto ciò partiamo dall'articolo 1, materia del contratto. La prima modifica riguarda l'ampliamento del settore di applicazione, l'estensione cioè alle aziende editrici di quotidiani, periodici e agenzie elettronici oltre che cartacei. La seconda è la cancellazione dell'allegato N, i giornalisti ai quali veniva applicato passeranno gradualmente al contratto pieno come da allegato alla bozza, nelle ultime pagine. La condizione più pesante è quella sul calcolo dell'anzianità aziendale per la maturazione degli scatti, che inizia dal 1 aprile 2009 (vi ricordo che nell'allegato N gli scatti non c'erano). Il secondo elemento è la transizione dal regime ridotto dei festivi infrasettimanali, che era al 30% e passa al 60% dal gennaio 2010 e al 100% da gennaio 2011. Viene introdotta la redazionale, con la relativa aggiunta, in quota parte, calcolata cioè dal 1 aprile 2009. Tutto il resto passa immediatamente al contratto pieno. La terza modifica riguarda le radio e tv locali, con una migliore definizione del confine tra fieg e aeranticorallo. Complessivamente le modifiche sono positive, allargando il campo di applicazione del contratto e cancellando la distinzione tra cartaceo e elettronico si supera una delle distinzioni tra serie A e serie B. E veniamo all'articolo 3, contratti a termine, a tempo parziale e di somministrazione . Contratti a termine - Cambia il riferimento di legge, non più la legge 230 del 18 aprile 1962 ma il decreto legislativo 368 del 6 settembre 2001, emanato dopo la firma del precedente contratto, e successive modifiche ed integrazioni. Da questo discende la definizione delle causali che consentono di porre un termine al contratto di lavoro. Oltre al recepimento della normativa sono state inserite alcune clausole: la prima prevede la durata massima del contratto a termine, pari a 36 mesi. La Fieg chiedeva di non porre un tetto, considerando legittimo un contratto a termine della durata anche di 15 o 20 anni. La seconda riguarda il tetto di 36 mesi oltre il quale i contratti a termine devono essere considerati a tempo indeterminato: come previsto dalla legge abbiamo concordato le deroghe, che sono quelle di un ulteriore contratto a termine della durata massima di 12 mesi stipulato davanti alla direzione provinciale del lavoro con l'assistenza da parte della Associazione Regionale di Stampa competente e quella relativa alle causali; non rilevano, ai fini del computo dei 36 mesi, i contratti a termine di carattere sostitutivo o determinati dalle nuove iniziative. Inoltre abbiamo previsto che il termine dei 36 mesi possa essere superato in presenza di accordi collettivi a livello aziendali che prevedano la stabilizzazione dei contrattisti a termine. Come in precedenza i contratti a termine sono consentiti per l'assunzione di direttori, condirettori e vicedirettori. In questo caso viene introdotto un limite di durata di 5 anni. Le modifiche introdotte introducono alcune novità positive: si evita la moltiplicazione della platea dei "precari storici" che tipicamente si creano nelle aziende che impiegherebbero altrimenti sempre nuovi giornalisti per le sostituzioni, solo per evitare le cause miranti alla stabilizzazione, e si favorisce il processo di stabilizzazione attraverso gli accordi "di bacino", che potranno individuare le platee di colleghi da stabilizzare. Dei guasti introdotti con le ultime novità in materia di contratti a termine abbiamo lungamente discusso in questi ultimi mesi. Contratti a tempo parziale - Viene cancellata la previsione che il tempo parziale riguardi solo i professionisti. Viene introdotto un limite massimo al lavoro supplementare che può essere richiesto nel caso di part time orizzontale, quello cioè con orario giornaliero ridotto, pari al 30% dell'orario concordato, e viene prevista per questo orario supplementare la maggiorazione del 19% della paga oraria, un punto sotto allo straordinario. In caso di lavoro oltre l'orario giornaliero per il contratto part time di tipo verticale viene riconosciuta la maggiorazione pari allo straordinario. Queste previsioni, determinate dalle nuove normative in materia, tendono  a limitare l'utilizzo dei lavoratori part time al di fuori dell'orario previsto. Somministrazione lavoro - Viene esplicitato il prerequisito della contribuzione all'Inpgi per poter utilizzare i contratti di somministrazione, ovvero gli interinali. Limiti - Vengono posti dei limiti all'utilizzo di contratti a termine e di somministrazione lavoro che sono modulati sulle dimensioni del corpo redazionale. Questi limiti hanno ora un effettiva efficacia. L'unica esclusione riguarda l'avvio di iniziative, mentre cade la eccezione prevista nel contratto precedente che escludeva dal calcolo le assunzioni a termine dei disoccupati. Articolo 4, assunzione, periodo di prova, situazione occupazionale - Questo è uno degli articoli più discussi del contratto 2001 e lo sarà anche per il nuovo contratto. Infatti è l'articolo al centro di qualsiasi discussione per le prestazioni per più testate, il multitestata strettamente inteso, ed è quello che determina il rapporto tra giornalista e testata di assegnazione. Vale forse la pena di ricordare cosa dice il contratto all'articolo 1: "Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori ......omissis............... ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività". Questo significa, e significava, che il giornalista è un dipendente di una azienda. Anche se molti di noi hanno sempre vluto richiamarsi all'articolo 4 per considerarsi dipendenti di una testata. La "assegnazione a una testata", prevista dal nuovo contratto, o la "testata alla quale il giornalista è assegnato" prevista dal vecchio sono ricomprese nella definizione di ciò che deve essere contenuto nella lettera di assegnazione alla pari della qualifica e della retribuzione. Sono tre elementi di riferimento all'atto dell'assunzione, ma che possono variare. O la variazione può riguardare solo qualifiche e retribuzione? Qualifiche e retribuzione variano secondo le previsioni del contratto, a seconda anche delle progressioni previste dagli articoli 11 e 13, ora abbiamo introdotto nel contratto anche le norme in base alle quali può variare la testata di assegnazione. Ci vuole la richiesta di un direttore di un'altra testata, e quindi ci sono due cdr o fiduciari titolati a chiedere conto al rispettivo direttore della variazione sull'organico e sull'organizzazione del lavoro che viene a determinarsi in seguito allo spostamento del giornalista. Ci debbono essere comprovate ragioni organizzative e produttive, e quindi ci sono due cdr o fiduciari titolati a chiedere conto all'editore. E' esplicitamente richiamato l'articolo 2103 del codice civile, che vieta il demansionamento. Nel contratto viene anche inserita una regolamentazione per limitare i diritti che oggi, grazie alle nuove leggi, permettono agli editori di mandare un giornalista a lavorare per un'altra azienda. La cessione di contratto e il distacco vengono richiamati come strumenti limitati al passaggio da una testata di un'azienda a una testata di un'altra azienda controllata dalla stessa proprietà. In considerazione del fatto che la cessione di contratto è possibile solo con il consenso del lavoratore viene regolato solo il distacco, in maniera decisamente restrittiva. Questo è il teso che viene inserito nel contratto: "In considerazione della specificità del lavoro giornalistico, il distacco, previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, potrà essere utilizzato per comprovate esigenze produttive, organizzative o sostitutive verso testate edite da società controllate dalla stessa proprietà, su richiesta del direttore della testata interessata, e per un periodo non superiore a 24 mesi , salvo diverso accordo fra le parti. Il distacco, che, salvo diverso accordo, deve avere un preavviso di almeno 1 mese, potrà essere prorogato oltre il termine di scadenza qualora ci sia il consenso del giornalista interessato. Se il distacco comporta il trasferimento ad oltre 40 Km dalla sede di lavoro il giornalista interessato avrà diritto ad un preavviso di 2 mesi, ad una indennità pari a 2 mensilità di retribuzione, a 2 giorni di permesso retribuito e, per la durata del distacco, ad una equa indennità da definirsi in sede aziendale per la copertura delle maggiori spese emergenti. Il giornalista che rientra nella testata di assegnazione dopo un distacco non inferiore a 12 mesi non potrà essere nuovamente distaccato, salvo suo consenso, prima che sia trascorso un periodo di almeno 8 mesi. Non è consentito il distacco presso testate di aziende che abbiamo personale giornalistico in Cigs." Anche in questo passaggio del nuovo articolato contrattuale vengono richiamate esplicitamente le condizioni previste sopra per il cambiamento di testata. Viene inoltre previsto il riconoscimento di una forma di rimborso spese ulteriore, oltre a quelle previste per il trasferimento, in considerazione del fatto che il distacco, in quanto temporaneo, se comporta un trasferimento può comportare spese aggiuntive. Chi è richiesto di un trasloco temporaneo, infatti, può dover affrontare spese ulteriori per un affitto, ad esempio, mentre continua a sostenere spese analoghe nella sede di provenienza che non vengono meno. Vi riporto, per inquadrare il discorso, le previsioni di legge in merito, decreto legislativo 276, 10-9-2003 "Art. 30. – Distacco   1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.   2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.   3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore é adibito, il distacco può avvenire soltanto per   comprovate ragioni tecniche, organizzative,  produttive o sostitutive.   4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.   4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2. " Nell'articolo 4 vengono poi inserite le unità organizzative redazionali. E' un modo di normare tutte quelle realtà nate negli anni come redazioni nuovi progetti, redazioni trasversali, pool redazionali, testate trasversali, eccetera.  Sono anche uno strumento di espansione occupazionale interna alle aziende, per ampiare lo spazio di ricollocazione dei giornalisti di fronte a contrazioni occupazionali. Vengono riconosciute a patto di essere strutturate analogamente alle testate. Su questo molti pareri sono stati espressi, specie contrari. Io ritengo che sia uno strumento utile, avendolo inserito in diversi accordi per stati di crisi al fine di ridurre gli esuberi. L'argomento è comunque opinabile. Nell'articolo 4 è stata anche inserita la previsione che in caso di cambiamento di testata venga riconosciuto il  trattamento di miglior favore. Infine nel testo della bozza di accordo, nell'ambito dell'articolo 4 viene inserito il paragrafo: "Multimedialità - Le aziende che intendono utilizzare le prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali (che integrano testi, immagini ,servizi audio e video) sono tenute a presentare alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 34 il programma editoriale integrato elaborato con i direttori responsabili delle testate coinvolte nel progetto. Il programma editoriale integrato dovrà specificare: a) l'organizzazione del lavoro; b) le modalità di integrazione fra testate; c) l’utilizzo degli strumenti multimediali. Il programma dovrà garantire il rispetto dell'autonomia professionale dei giornalisti, fermo restando che non potranno essere richieste prestazioni che riguardano le informazioni pubblicitarie di contenuto commerciale. Il programma dovrà indicare le esigenze formative, di addestramento e aggiornamento professionale. L’illustrazione e l’esame del programma – che dovrà concludersi entro 40 giorni dalla sua presentazione – assorbe ogni e qualsiasi procedura prevista dal presente contratto anche per quanto attiene le successive fasi applicative del programma medesimo. Verrà fornita informativa al comitato di redazione interessato sugli aggiornamenti del programma multimediale che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizzative del lavoro giornalistico." Questo comporta che nel caso in cui l'azienda intenda utillizzare un altro medium per la diffusione e la vendita del "prodotto giornalistico" debba passare attraverso una procedura che si svolge in un ambito preciso, ma che può e se del caso deve includere le altre procedure previste dal contratto.
       
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