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Riscattabile anche il praticantato svolto nelle Scuole


Finalmente. I ministeri hanno approvato anche le ultime misure Inpgi e così la riforma del nostro sistema previdenziale è compiuta. Ci sono voluti altri otto mesi, quasi come per un bambino, ma come si suol dire quel che conta è il risultato. Ossia: il praticantato potrà venire riscattato, ovunque lo si sia svolto, quindi anche nelle scuole di giornalismo riconosciute; è stato attualizzato il sistema di calcolo dei riscatti pensionistici per i contributi post primo gennaio di quest’anno; scompare anche dal nostro regolamento la norma abrogata nella cosiddetta Legge Fornero. Per pignoleria, ecco il testo esatto del comunicato INPGI di oggi: Con atto n. 35/2017 il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI aveva recepito le ultime osservazioni formulate con le note ministeriali del 20 febbraio 2017 e del 4 maggio 2017, con le quali era stata approvata parzialmente la Riforma deliberata nel 2016. I Ministeri vigilanti, con nota del 17/10/2017, hanno espresso in proposito il loro parere favorevole. In dettaglio, queste le misure approvate: FACOLTA’ DI RISCATTO DEL PRATICANTATO - E’ stata approvata l’integrazione all’art. 20 del Regolamento, che consente il riscatto dei periodi di iscrizione al Registro dei praticanti tenuto dall’Ordine dei Giornalisti, quale ad esempio il periodo di praticantato svolto nelle “scuole di giornalismo”, purché il periodo interessato risulti privo di qualsiasi copertura assicurativa all’INPGI e/o in altra forma di previdenza obbligatoria. E’ stato, infine, definito il testo dell’art. 21 del Regolamento, che disciplina la facoltà di riscatto del periodo di praticantato coperto da contribuzione presso altre Gestioni previdenziali. Al riguardo, i Ministeri vigilanti – pur raccomandando un costante monitoraggio delle entrate e delle relative uscite – hanno confermato la riduzione dell’onere del riscatto al 50% della riserva matematica; riduzione operata a fronte della decurtazione della futura pensione di una quota pari a quella erogata dall’altro ente/gestione per effetto dei medesimi periodi contributivi oggetto di riscatto. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL’ONERE DEI RISCATTI - E’ stata approvata l’integrazione all’art. 19 del Regolamento, che – richiamando l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 184/97 – disciplina il sistema di calcolo dei riscatti riferiti a periodi assicurativi ricadenti nell’ambito del sistema contributivo, cioè periodi contributivi successivi al 1° gennaio 2017. PENSIONI DI ANZIANITA’ - I Ministeri vigilanti hanno approvato l’eliminazione dall’art. 4 del Regolamento del riferimento alle riduzioni percentuali previste dall’art.10 del D.L. 201/2011 (cosiddetta Riforma Fornero), inizialmente recepite dall’INPGI. Tale eliminazione costituisce un intervento di raccordo tecnico-formale del testo Regolamento resosi necessario in seguito all’abrogazione – ad opera del Legislatore – della norma richiamata, intervenuta durante l’iter di approvazione della Riforma da parte dei Ministeri vigilanti.
       
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