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Riforma Ordine, eppur si muove


dai vostri inviati all'Ordine nazionale 42-21779023-copia_678422-253x300 NuovaInformazione.it - Riforma Ordine, eppur si muove Se po' fà? Non è escluso. Senza farsi soverchie illusioni, tre giorni di serrato confronto tra tutti i consiglieri e all'interno della componente di Liberiamo l'Informazione hanno forse messo le premesse per una radicale proposta, speriamo unitaria, di modifica della legge sull'Ordine. Siamo partiti martedì da un testo - preparato da un gruppo di lavoro formato anche da nostri compagni di strada - che avevamo giudicato non esaustivo (vedi sotto). Dalla nostra componente è quindi uscita una proposta di emendamento basata su pochi punti forti, il principale dei quali riguarda l'istituzione dell'albo unico dei giornalisti, con la conseguente abolizione dell'elenco dei pubblicisti. In un primo momento il presidente Jacopino aveva intenzione di far votare le due proposte, quella iniziale e il nostro emendamento, ma alla fine siamo riusciti a far passare la linea di un tentativo di conciliazione tra le due proposte, senza alcun voto preliminare, che avrebbe sancito una divisione tra le due ipotesi. La sensazione è che il concetto di albo unico possa passare, bisogna vedere come configurato. I cinque componenti la commissione avranno tempo da qui al 15 gennaio per tentare questa conciliazione. Nel frattempo, fino alla fine dell'anno, potranno essere esaminati altri emendamenti. Tutto questo sia chiaro, anche se va a buon fine, è solo un primo passo. Dovremo poi fare in modo che la proposta dell'Ordine venga recepita e trasformata in legge dal Parlamento. Che qualcuno (Papa Francesco?) ci aiuti. Andrea Leone Per maggiore documentazione, di seguito il primo documento, quello dei saggi, e poi gli emendamenti da noi proposti. GRUPPO DI LAVORO RIFORMA ORDINE - 24.X.2013 – BOZZA DI PROPOSTA PER IL CONSIGLIO NAZIONALE 1 Canale unico di accesso alla professione Alla prova di idoneità professionale si accede con la laurea in una qualsiasi disciplina, seguita dalla pratica giornalistica da svolgersi nell’ambito di un master universitario biennale, il cui percorso formativo sia disciplinato sulla base di convenzioni tra l’Università e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Il percorso si concluderà con l’esame professionale. 2 Periodo di transizione Per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di riforma dell’Ordine, sono fatte salve le regole che attualmente disciplinano l’accesso alla professione di giornalista. (Si rimanda alle norme transitorie così come previste dall’art. 3 della proposta di legge Pisicchio, presentata il 15.03.2013) 3 Pubblicisti L’iscrizione nell’Elenco dei pubblicisti è subordinata all’effettuazione di verifica/colloquio/esame da svolgersi presso il Consiglio regionale dell’Ordine competente, su elementi delle seguenti materie: a) etica professionale; b) norme giuridiche attinenti al giornalismo; diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; legislazione sul diritto d’autore. La verifica/colloquio/esame deve svolgersi a seguito della frequenza di corsi formativi, anche on line, di 20 ore organizzati dai Consigli regionali o dal Consiglio nazionale. La domanda resta sospesa fino al superamento della verifica/colloquio/esame. Ogni anno ciascun Consiglio regionale potrà, comunicandolo al Consiglio nazionale, esonerare dalla verifica/colloquio/esame nonché dalla frequenza del corso formativo, fermi restando gli altri requisiti, fino ad un massimo di 2 aspiranti pubblicisti per riconosciuti meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. 4 Giurì per la correttezza dell’informazione In ogni distretto di Corte d’Appello in cui ha sede ciascun Consiglio regionale dell’Ordine è istituito il Giurì per la correttezza dell’informazione 5 Composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine La composizione del Consiglio Nazionale dell’ODG e le modalità per la sua elezione sono stabilite da un apposito regolamento adottato dal ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell’Ordine, fermo restando il rapporto di 3 a 2 tra professionisti e pubblicisti, perseguendo l’obiettivo di una consistente riduzione del numero dei componenti, in funzione di una migliore operatività e di un contenimento dei costi. 6 Durata in carica del CNOG Il Consiglio dura in carica 4 anni. Non è possibile rivestire la carica di presidente, vice-presidente, tesoriere e segretario per più di due mandati consecutivi. 7 Modalità di voto per l’elezione degli organi regionali e nazionale dell’Ordine I consiglieri regionali e nazionali dell’Ordine si eleggono attraverso il voto elettronico. Il numero di preferenze da esprimere non può superare i due terzi dei consiglieri da eleggere. 8 Consigli di disciplina territoriali e Consiglio di disciplina nazionale Il Consiglio di disciplina nazionale viene formato con modalità analoghe a quelle stabilite per la designazione del Consiglio di disciplina territoriale. Il Cnog propone 24 nomi al primo presidente della Corte di Cassazione il quale sceglie i 12 componenti del CDN. Il presidente e il segretario dei Consigli di disciplina territoriali e del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti dai componenti degli organismi nel corso della riunione di insediamento. 9 Uffici stampa Ciascun Consiglio regionale dell’Ordine istituisce il Registro degli Uffici stampa pubblici e privati nei quali operano giornalisti iscritti all’Albo. Tale registro è aggiornato annualmente. Nei comunicati degli uffici stampa certificati potrà/dovrà essere indicato il numero di protocollo della registrazione. 10 Verifica svolgimento attività professionale a fini previdenziali Ai soli fini della verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività professionale, l’Istituto previdenziale fornisce, con vincolo di riservatezza, i dati richiesti dall’Ordine dei giornalisti. Dopo la verifica, l’Ordine procede alla distruzione dei dati. 11 Cancellazione per inattività Non si fa luogo alla cancellazione per inattività del giornalista che abbia almeno 20 anni di iscrizione all’Albo. Documento due: Emendamento bozza di proposta riforma Ordine Canale unico di accesso alla professione e albo (sostituisce il punto 1 della bozza precedente) 1. E' istituito l'Albo unico dei giornalisti cui si accede con esame di Stato. Possono sostenere la prova di esame coloro che possiedono una laurea n una qualsiasi disciplina, conseguita nell'Unione Europea, e che abbiano compiuto pratica giornalistica abilitante nell'ambito di u corso universitaio biennale il cui percorso formativo è disciplinato sulla base di una convenzione tra Miur, università e Cnog. Periodo di transizione (sostituisce il punto 2 della bozza precedente) 2.All'esame di Stato, nel regime transitorio della durata di due anni, potranno accedere, a prescindere dai requisiti di cui al punto 1, tutti i giornalisti iscritti all'elenco dei pubblicisti alla data dell'entrata in vigore della legge di riforma,previa partecipazione a un corso di formazione che l'Ordine predisporrà. Se di intesa, anche con le università. Composizione dell'Albo (sostituisce il punto 3 della bozza precedente) 3. L'Albo unico è composto da tre elenchi. a) professionisti in attività b) professionisti abilitati c) giornalisti emeriti Nell'elenco dei Professionisti in attività figurano i giornalisti che svolgono la professione con carattere di esclusività. Nell'elenco dei Professionisti abilitati coloro che s volgono la professione con carattere di prevalenza. Nell'elenco degli Emeriti, tutti coloro che che sono iN regime di quiescenza, ovvero i pubblicisti che, nel regime transitorio, abbiano optato per tale elenco rinunciando all'esame di Stato. Il passaggio tra gli elenchi dell'Albo avviene a seguito di verifica d'ufficio e-o su richiesta volontaria dell'iscritto, a titolo non oneroso. Il passaggio all'elenco degli emeriti avviene automaticamente con l'entrata in quiescenza dell'iscritto. Composizione del Consiglio Nazionale dell'Ordine (sostituisce il punto 5 della bozza precedente) 5. La composizione del Consiglio Nazionale dell'Odg e le modalità della sua elezione sono stabilite da un apposito regolamento adottato dal ministro della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con un rapporto di 3 a 2 tra professionisti in attività e professionisti abilitati. Elezione dei Consigli degli Ordini regionali (sostituisce il punto 10 della bozza precedente) Per l'elezione dei Consigli regionali è possibile esprimere sino a quattro preferenze per l'elezione dei consiglieri professionisti in attività e fino un massimo di due preferenze per l'elezione dei Consiglieri professionisti abilitati.
       
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