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Riforma dell'Inpgi, cosa mi succede se...


unodi Guido Besana La riforma approvata dal CdA dell'Inpgi il 27 luglio riscrive ampiamente il regolamento del nostro Istituto di previdenza, modificando aliquote contributive, requisiti per le prestazioni, misura delle prestazioni e sistemi di calcolo.  La riforma va ora al vaglio dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia e, se i Ministeri approveranno la delibera, entrerà in vigore il primo gennaio del 2016. Ci sono tre date quindi da tenere presenti, che ricorrono un po' ovunque nel nuovo regolamento e che sono determinanti per diversi aspetti del nostro futuro pensionistico e non solo. Il 27/07/2015 è "la data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione" ed è l'unico punto fermo temporale. La "data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti", che è determinante ad esempio per molte delle cosiddette clausole di salvaguardia, la conosceremo solo a decisione presa. In passato, per modifiche di minor portata, l'attesa è stata anche superiore ai 12 mesi, questa volta sembra di capire, ma mi baso su voci e racconti indiretti, potrebbero anche bastare pochi mesi. La terza data è la "data di entrata in vigore della riforma", che è ipotizzata al primo gennaio prossimo, ma se l'approvazione dei Ministeri arrivasse "tardi" slitterà al primo giorno del mese successivo all'approvazione. Non potrà invece essere anticipata. Chiariti i tempi, e la loro incertezza, entriamo nel merito. Dovevo andare in pensione nel 2015. Chi si trova in questa condizione andrà in pensione nel 2015. Nulla cambia fino al primo gennaio prossimo, e forse ancora per alcuni mesi. Dovevo andare in pensione a 57 anni con 35 anni di contributi e una penalizzazione entro il 2017. Chi si trova in questa condizione potrà accedere alla pensione con gli stessi requisiti se li matura prima dell'entrata in vigore della riforma o se matura i requisiti nei primi 24 mesi dalla data di approvazione della riforma da parte dei ministeri, a condizione che fosse disoccupato al 27 luglio o interessato da stati di crisi o accordi sindacali o individuali che prevedevano la sua uscita dall'azienda stipulati prima del 27 luglio, a condizione che gli accordi individuali o collettivi che siano vengano trasmessi all'inpgi entro il primo settembre 2015. Questa frase va riletta due volte. Potevo andare in pensione prima del 31 dicembre 2017. Qui la cosa diventa più complicata. Caso uno. Maturo quarant'anni di contributi. Questo requisito rimane valido fino al 31 dicembre del 2021, indipendentemente dall'età anagrafica. Caso due. Compio 65 anni dopo l'entrata in vigore della riforma e avrei diritto alla pensione di vecchiaia. Chi si trova in queste condizioni dovrà aspettare un anno e andare in pensione a sessantasei, a meno che la sua uscita dall'azienda, entro i primi due anni dall'approvazione della riforma da parte dei Ministeri, sia determinata da stati di crisi o accordi collettivi o individuali stipulati prima dell'approvazione della riforma da parte dei Ministeri. Caso tre. Prevedevo di andare in pensione di anzianità, con almeno 35 anni di contributi e almeno 62 anni di età, in un futuro abbastanza prossimo. Chi si trova in queste condizioni dovrà aspettare di raggiungere i nuovi requisiti per la pensione di anzianità, a meno che la sua uscita dall'azienda, entro i primi due anni dall'approvazione della riforma da parte dei Ministeri, sia determinata da stati di crisi o accordi collettivi o individuali stipulati prima dell'approvazione della riforma da parte dei Ministeri. I nuovi requisiti per la pensione di anzianità, destinata a sparire entro il 2021, vengono sostituiti, a partire dal primo luglio 2017, da un sistema che pone come riferimento i 62 anni di età anagrafica e i 36 di anzianità contributiva. L'anzianità contributiva sale sino ai quarant'anni dal primo gennaio 2022. La distanza da questi requisiti si traduce in una riduzione del 5% del trattamento per ogni anno mancante a uno o all'altro requisito, quello di anzianità contributiva o quello di età pensionabile di 66 anni, applicando il criterio di calcolo più favorevole. Si ma io ... Ci sono altre casistiche, le vediamo alla prossima puntata. (1 - segue)
       
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