Garanzie al tempo del coronavirus. Con una nuova circolare la Federazione della stampa fa il punto, ad oggi, sulle nostre possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali introdotti col decreto legge "Cura Italia". Gli editori di giornali agenzie e periodici NON rientrano in nessuno delle ipotesi di cassa in deroga. E comunque, nel caso più avanti il governo decida anche per il loro accesso, la Fnsi ricorda che occorre prima, sempre e comunque, un accordo con il sindacato. Idem dicasi per radio, televisioni e analoghe imprese editoriali per le quali è già previsto l'accesso al Fis (fondo di solidarietà salariale gestito dall'Inps). Questi i chiarimenti punto per punto:
Il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, cosiddetto
"Cura Italia", ha introdotto agli articoli 19, 20, 21 e 22 diverse misure di sostegno economico alle imprese ed ai lavoratori, tra cui i seguenti
3 nuovi ammortizzatori sociali:
- La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con la causale "COVID-19 nazionale" per le aziende industriali di cui all'art. 10 del d.lgs. 148 del 2015 che già normalmente beneficiano di questo tipo di cassa con altre causali. Non rientrano fra queste le aziende del settore dell'informazione;
- L'assegno ordinario con la causale "COVID-19 nazionale" per le imprese e i lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterale oppure al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148 del 2015;
- La Cassa integrazione in deroga COVID-19 gestita dall'INPS per tutti i datori di lavoro privati che sono iscritti all'INPS e che non rientrano nelle ipotesi di cui sopra, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati.
In tutte e tre le ipotesi il trattamento di integrazione salariale ha un
a durata massima di 9 settimane in un arco temporale compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020.
In merito alla possibilità che il settore della
carta stampata e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale possa accedere alla cassa integrazione in deroga COVID-19 gestita dall'INPS, di cui al suddetto punto 3, appare opportuno precisare che, ad oggi, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana ritiene che le aziende editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale iscritte all'INPGI, non possano rientrare nell'ipotesi della cassa in deroga.
Infatti, salvo diversa indicazione da parte del legislatore o del Ministero del Lavoro, unici soggetti titolati a stabilire in via normativa o interpretativa quali imprese hanno diritto alla cassa in deroga
gestita dall'INPS, si ricorda che le imprese editoriali sono iscritte all'INPGI e, pertanto, usufruiscono normalmente degli ammortizzatori sociali speciali regolati dall'art. 25 bis del D.lgs.148 del 2015
pagati dall'Inpgi stesso, che provvede anche ad accreditare i contributi figurativi.
Laddove il Ministero del Lavoro o il legislatore dovessero disporre, nei prossimi giorni, in senso favorevole alla cassa in deroga per le imprese editoriali, va tenuto presente che l'accesso alla cassa in deroga COVID-19 richiede una deliberazione da parte delle regioni, un accordo quadro tra le regioni e le organizzazioni datoriali e richiede, pur sempre, l'accordo. L'integrazione salariale dell'INPS non garantisce automaticamente la contribuzione figurativa all'INPGI.
Per quanto riguarda le emittenti radio-televisive e le altre imprese del settore che hanno accesso, normalmente, al Fondo di Integrazione salariale (FIS) gestito dall'INPS, di cui al suddetto punto 2, e che stanno trasmettendo l'opportuna informativa per accedervi con la causale "
COVID-19 nazionale", la Federazione Nazionale della Stampa ricorda - in linea con i recenti messaggi INPS n. 1287 del 20.3.2020 e n. 1321 del 23.3.2020 - che i nostri contratti collettivi di settore prevedono pur sempre un
protocollo di consultazione sindacale finalizzato all'accordo, alla cui osservanza le aziende vanno richiamate.
Si tratta dell'allegato D) per il contratto nazionale FIEG-FNSI; dell'allegato B) sia per il contratto collettivo AERANTI-CORALLO - FNSI sia per il contratto collettivo USPI-FNSI.