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La garanzia del Tfr vale nel Fondo come in azienda
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Il Tfr, ovunque sia custodito, in azienda o nel Fondo di categoria o nell'apposita sezione dell'Inps, vale come garanzia "anche" per i prestitit Inpgi. E' la risposta che l'ufficio del Fondogiornalisti sta dando da giorni ai colleghi che telefonano, preoccupati per una presunta interpretazione restrittiva dell'Istituto. Citando una circolare ministeriale che già a suo tempo aveva fatto chiarezza sia su questo punto, sia sull'infondatezza giuridica delle pretese di alcune finanziarie private... E' la sintesi del comunicato che ora potrete trovare sul sito www.fondogiornalisti.it : Alcuni giornalisti nostri iscritti nei giorni scorsi si sono rivolti a noi lamentandosi del fatto che la loro richiesta di prestito avanzata all’Inpgi sarebbe stata negata poiché avevano destinato al Fondo Complementare il loro TFR, anziché lasciarlo in azienda. Possiamo assicurare tutti gli iscritti che si è trattato di un equivoco prontamente chiarito. Anche il TFR trasferito al Fondo Complementare costituisce, infatti e da sempre, garanzia per poter accedere ai prestiti Inpgi. Lo ha chiarito lo stesso Istituto. In merito si ricorda che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, già a suo tempo investito della questione, aveva puntualizzato che “la scelta del lavoratore di aderire ad una forma pensionistica complementare implica un mutamento del soggetto depositario del TFR, che diviene la forma pensionistica in luogo del datore di lavoro”. “Ciò significa”, aveva aggiunto il Ministero, “che l’oggetto della garanzia non viene meno, ma cambia solo il soggetto depositario della garanzia medesima e presso cui rivalersi in caso di inadempimento all’obbligazione principale del contratto”. Con la stessa disposizione il Ministero aveva chiarito che le eventuali clausole dei contratti privati di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio, che avrebbero impegnato il lavoratore a non devolvere per il futuro il proprio TFR a forme di previdenza complementare, devono ritenersi nulle, in quanto contrarie a norme imperative ed all’interesse pubblico tutelato dalla Costituzione.