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Jobs Act, uno sporco gioco: punto per punto


di Mario Fezzi Ref_illus_lange_NaseHo visto finalmente lo schema di decreto attuativo della Legge Delega sul lavoro e posso darvi qualche ragguaglio. Cerco di limitarmi ai fatti oggettivi, cercando di non farmi fuorviare dalla rabbia che mi produce questo atto legislativo. Comincio osservando che il decreto viene chiamato "a tutele crescenti" dal Governo, non da qualche pincopallino. Ma di tutele crescenti non c'è traccia. Il sistema previsto dall'art.18 L.20.5.70 n.300 (Statuto dei Lavoratori) viene rottamato e ne viene introdotto uno nuovo basato sul pagamento di un'indennità risarcitoria. La reintegrazione resta solo per i licenziamenti discriminatori (inesistenti, non nella loro essenza, ma nella realtà processuale), per quelli orali e per quelli disciplinari basati su un fatto materiale che venga dimostrato come non accaduto o non determinatosi. Attenzione, però: si esclude che il Giudice possa valutare la proporzionalità del fatto disciplinare addebitato. Ciò significa (oltre alla evidente manifestazione di aperta sfiducia del potere esecutivo nei confronti del potere giudiziario) che l'addebito di un fatto vero, ma disciplinarmente irrilevante (sputare per terra, mettersi le dita nel naso, ma anche paradosssalmente camminare a passo lento o veloce o scrivere sulla tastiera in modo rumoroso, etc. etc.) se dimostrato vero come fatto storico materiale, impedisce al giudice di dire che non si può licenziare uno solo perché ha sputato per terra o ha battuto forte sui tasti. Il giudice, se il fatto risulta vero, DEVE dichiarare risolto il rapporto di lavoro. Nel caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e soggettivo e per giusta causa, se il giudice ritiene che il licenziamento sia illegittimo deve condannare al pagamento di un'indennità pari a due mesi per ogni anno di servizio (con un minimo di 4 e un massimo di 24). Se il licenziamento è illegittimo per vizi formali (mancanza di motivazione, mancanza di contestazione del fatto disciplinare, etc.) il giudice deve condannare a un'indennità tra 2 e 12 mensilità, sempre partendo dalla base di un mese per ogni anno di servizio. I licenziamenti collettivi hanno lo stesso regime di quelli per giustificato motivo e per giusta causa. Anche se superillegittimi non danno luogo a reintegrazione ma solo a una indennità, secondo l'anzianità aziendale, tra 4 e 24 mensilità. Una novità assoluta è l'offerta di conciliazione da parte del datore di lavoro. Dopo aver licenziato un dipendente può fargli un'offerta di un'indennità di un mese per ogni anno di anzianità (con un minimo di 2 e un massimo di 18); se il lavoratore accetta e rinunzia ad impugnare il licenziamento, questa indennità è totalmente esentasse e esente da contributi (e questo, a casa mia, si chiama giocare sporco, e per di più a carico della collettività). Questa riforma è proprio brutta brutta. Come avete visto di tutele crescenti non c'è traccia (a meno che non voglia chiamarsi così l'aumento dei mesi dell'indennità che è progressiva con l'anzianità aziendale). Vi ricordate sicuramente che si parlava di tutele crescenti per il contratto a tempo indeterminato che per i primi 3 anni prevedeva una indennità in caso di licenziamento illegittimo e a partire dal terzo anno invece doveva prevedere la reintegrazione con l'applicazione integrale del 18. Sparito tutto. Questo a caldo. Poi a freddo di sicuro mi incazzo molto di più.
       
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