Ecco il testo del Disegno di legge Alfano impropriamente definito “norme
contro le intercettazioni” (18 articoli) approvato dal Consiglio dei Ministri il13 giugno 2008.
Disegno di legge
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e
ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del
giudice, degli atti di indagine, e integrazione della disciplina sulla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Art. 1
Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale
1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la
lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il
procedimento affidatogli».
2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti:
«ed h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli
indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale,
in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso
il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11 in merito alla
rilevanza, serietà e gravità dei fatti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale
procede allo stesso modo, sentito il capo dell’ufficio competente ai
sensi dell’articolo 11 e del comma 1, se il capo dell’ufficio ed il
magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto
dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato
dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il
loro ufficio».
Art. 2
Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale
1. L’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito
dal seguente:
«2 È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel
contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito
al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non
sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini
preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. ».
2. L’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale, è sostituito
dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per
riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a
conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di
cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».
3. L’articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito
dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti
reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone
indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa
immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che, nei
successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto
e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto
autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o
dall’esercizio della professione fino a tre mesi.».
Art. 3
Modifiche all’articolo 266 del codice di procedura penale
1. L’articolo 266 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«266 (Limiti di ammissibilità): 1. L’intercettazione di conversazioni o
comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di
immagini mediante riprese visive, e la acquisizione della documentazione
del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse sono consentite
nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma
dell’art.4;
delitti di cui agli articoli 51 commi 3- bis, 3-quater e 3-quinquies, e
407, comma 2, lettera a);
delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell’art. 4;
reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone
con il mezzo del telefono.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra
presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è
disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.
3. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di
altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e
la acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o
comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e
limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della
stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è
prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».
Art. 4
Modifiche all’articolo 267 del codice di procedura penale
1. All’articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di
cui all’articolo 322 bis, comma 1 bis, l’autorizzazione a disporre le
operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione é data con
decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o
sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione é
assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e
sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i
quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente
indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di
conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento»;
b) al comma 2 la parola “giudice” è sostituita dalla parola “tribunale”
e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrano, sono
inserite le seguenti: «, contestuale e non successivamente modificabile
o sostituibile»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione
indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo
di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una
durata complessiva massima non superiore a tre mesi»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle
indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di
terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l’autorizzazione a
disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono
sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica
l’articolo 203 del codice di procedura penale. La durata delle
operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata
dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti
giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi
di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero
secondo le previsioni del comma 2»;
e) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di
cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia
giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della
Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora
di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in
segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o
prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e
il termine delle operazioni».
Art. 5
Modifiche all’articolo 268 del codice di procedura penale
1. Nell’articolo 268 del codice di procedura penale, i commi 1, 2 e 3
sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è
redatto verbale. I verbali ed i supporti delle registrazioni sono
custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del
decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità
di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di
cessazione dell’intercettazione, nel medesimo verbale sono altresì
annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i
riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto,
la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle
persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti
installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso
ogni distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto sono
compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura
della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero,
presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Quando
si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o
telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano
compiute anche mediante impianti appartenenti a privati».
2. Dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai
procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti
i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente,
dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3».
3. I commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al
pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle
operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che
hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione,
rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il
tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché
del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca
necessaria una proroga.
6. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il
tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data
di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.
7. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il
termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei
verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o
prorogato l’intercettazione, e di ascoltare le registrazioni ovvero di
prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e
dei decreti.
8. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali
prima del deposito previsto dal comma 4.
9. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i
decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la
data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti,
procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei
verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera
di consiglio a norma dell’articolo 127.
10. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione
da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni
acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni
contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per
l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite
nel fascicolo per il dibattimento.
11. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare
eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico.
In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei
flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 9».
Art. 6
Modifiche all’articolo 269 del codice di procedura penale
1. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati
integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del
pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di
allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a
impugnazione» sono inserite le seguenti: «e delle stesse è disposta la
distruzione nelle forme di cui al comma 3»:
c) al comma 2 ed al comma 3, la parola «giudice» è sostituita dalla
parola «tribunale».
Art. 7
Modifiche all’articolo 270 del codice di procedura penale
1. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in
procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che
risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non
siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state
disposte»
Art. 8
Modifiche all’articolo 271 del codice di procedura penale
1.All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole:
«commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 6, 7 e 8».
2. All’articolo 271 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati
qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti
diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistono i limiti
di ammissibilità previsti dall’articolo 266».
Art. 9
Modifiche all’articolo 292 del codice di procedura penale
1. All’articolo 292, comma 1, del codice di procedura penale, dopo il
comma 2 ter è inserito la seguente:
«2 quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni,
comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate
soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato
agli atti di causa».
Art. 10
Modifiche all’articolo 329 del codice di procedura penale
1. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale le parole
“gli atti di indagine” sono sostituite dalle seguenti: “gli atti e le
attività di indagine”.
2. All’articolo 329 del codice di procedura penale il comma 2 è abrogato.
Art. 11
Modifiche all’articolo 380 del codice di procedura penale
1. All’articolo 380, comma 2, lettera m) del codice di procedura penale,
dopo le parole: “o dalle lettere a), b), c), d)” sono aggiunte le
seguenti: “e), e- bis),”
Art. 12
Modifiche alle disposizioni di attuazione di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale
1. All’articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni ed i
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole:
«previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «,
nonché dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario
responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro
riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono
custoditi i verbali ed i supporti».
2. All’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le
seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si
assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un
ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è
inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno
dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato,
ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della
custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o
un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è
stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare
personale, nonché quando procede all’invio della comunicazione di cui
all’articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un Vescovo diocesano, prelato
territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un Ordinario
di luogo equiparato a un Vescovo diocesano, abate di una abbazia
territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge
l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia
l’informazione al Cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o
appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita
apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’Ordinario
diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della
Repubblica competente»;
d) il comma 3-bis è abrogato.
Art. 13
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un
procedimento penale).
Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento
penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione
del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini
preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai
sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è
punito con la reclusione fino ad un anno»;
b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono
sostituite dalla seguente: «privato».
c) dopo l’articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale).
Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione
di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena
della reclusione da uno a tre anni»;
d) all’articolo 684, primo comma, le parole: «fino a trenta giorni o con
l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a
sei mesi e con l’ammenda da euro 250 a euro 750»;
e) all’articolo 684, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Se il fatto di cui al comma precedente riguarda le intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di
telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive, e la
acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o
comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto da uno a tre anni e
dell’ammenda da 500 a 1.032 euro».
Art. 14
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231
1. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, è inserito il seguente:
«Art. 25-nonies. - (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684
del codice penale).
1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684
del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a
trecento quote.».
Art. 15
Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47
1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni
radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono
effettuate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche
sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse
caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la
stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
b) al quarto comma dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono
inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per la stampa non
periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo
57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa,
alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani
a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle
rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai
quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi
ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le
dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale.
La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni
dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve
inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e
terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di
cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e
sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto al secondo,
terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di
quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il
direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile
della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni
informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica
richiesta».
Art. 16
Abrogazioni
1. L’articolo 13 dei decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.
Art. 17
Modifiche in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196
1. Al Codice in materia di protezione di dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 dell’articolo 139 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di
deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e
137 il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, lettera c).
Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettera b)
e lettera c) 154, comma 1, lettera c) il Garante può anche prescrivere
quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o
diffusione in una o più testate della decisione che accerta la
violazione, per intero o per estratto ovvero di una dichiarazione
riassuntiva della medesima violazione»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nei casi di cui al comma 5, il Consiglio nazionale e il
competente Consiglio dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla
responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni
rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la
richiesta di essere sentiti.
5-ter. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5 è effettuata
gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritte con la
decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative
caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti
interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o
diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è
stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui
all’articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio
2003, n.284.«;
e) nell’articolo 170, comma 1, le parole: «26, comma 2, 90,« sono
sostituite dalle seguenti: «26, comma 2, 90, 139, comma 5,«.
Art. 18
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti
pendenti alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di
procedura penale, come modificato dall’articolo 5 della presente legge,
si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito
decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione
dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3.
Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del
comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.