Aggiornato al

Freelance, la stanza tutta per sè


La Fnsi si è dotata di una Commissione Lavoro Autonomo: strutturata, permanente ed articolata a livello regionale. Per fare spazio a questa "stanza dei freelance" entro la casa sindacale dei giornalisti, il Consiglio nazionale del 4 febbraio - con un voto a stragrande maggioranza - ha modificato il Regolamento federale introducendo i nuovi articoli da 37 a 45. A seguire il testo del Regolamento che, in sintesi, dice: la Commissione sarà eletta direttamente dai freelance; opererà in stretto collegamento con Giunta e Segreteria nazionali a tutela degli interessi professionali, contrattuali, previdenziali e assistenziali dei lavoratori autonomi; sarà articolata in un'Assemblea nazionale e in Assemblee regionali.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL LAVORO AUTONOMO

Art.37

La Commissione per il lavoro autonomo opera nell’ambito della Federazione Nazionale della Stampa e d’intesa con la Giunta esecutiva al fine di favorire la tutela professionale, sindacale e previdenziale dei giornalisti lavoratori autonomi.

Art. 38

La Commissione ha il compito specifico di: a) monitorare permanentemente il numero e le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi; b) individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi; c) operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale nelle attività di tutela dei lavoratori autonomi.

 Art. 39

La Commissione è costituita da un Presidente, da due rappresentanti per le Associazioni di Roma e Milano e da un rappresentante per ciascuna delle altre Associazioni federate. La Commissione elegge fra i suoi membri un Coordinatore, che coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività. I componenti della Commissione sono eletti dalle rispettive assemblee regionali dei lavoratori autonomi. Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta Esecutiva della Federazione e scelto tra i componenti della Giunta stessa.

Art. 40

Il Presidente è il responsabile dell’attività della Commissione, ne convoca le riunioni, d’intesa con il Coordinatore, e riferisce sulla sua attività alla Giunta Esecutiva.

Art. 41

E’ istituita l’Assemblea Nazionale dei lavoratori autonomi. L’Assemblea, che deve essere rinnovata ogni triennio, successivamente alla sessione di insediamento del Consiglio Nazionale, è composta da cinque delegati per l’ Associazione di Roma e cinque per l’Associazione di Milano e due delegati per ciascuna delle altre Associazioni regionali di stampa. Fanno parte di diritto dell’Assemblea il Presidente e il Coordinatore della Commissione. I componenti dell’Assemblea Nazionale sono eletti dalle Assemblee regionali. L’Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente della Commissione. L’Assemblea Nazionale ha il compito di: a) integrare con tre rappresentanti le commissioni nazionali per le trattative contrattuali; b) approfondire le tematiche inerenti la specifica attività professionale dei lavoratori autonomi sulla base delle indicazioni della Commissione.

Art. 42

Nell’ambito di ciascuna Associazione regionale di stampa deve essere costituita, su base elettiva, una commissione regionale per il lavoro autonomo, coordinata da un responsabile nominato dall’organo esecutivo dell’Associazione ed eletta dall’Assemblea regionale dei giornalisti lavoratori autonomi. Il numero dei componenti della commissione regionale è definito con delibera dai rispettivi consigli direttivi dell’Ars.

Art. 43

Nell’Assemblea nazionale e nelle Assemblee regionali godono di elettorato attivo e passivo i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e alla Gestione separata dell’Inpgi, che percepiscano esclusivamente redditi da lavoro autonomo che abbiano versato il contributo soggettivo sul reddito dichiarato e che non usufruiscano del sussidio di disoccupazione dell’Inpgi né di trattamento pensionistico.

Art. 44

Le elezioni per la composizione dell’Assemblea Nazionale e delle Assemblee regionali si svolgono secondo le modalità previste dai commi 5,6,7,8 e 12 dell’articolo 9 dello Statuto federale.

Art. 45

I componenti della Commissione Nazionale e delle commissioni regionali, nonché i componenti dell’assemblea nazionale e delle assemblee regionali, qualora in corso di mandato perdano i requisiti di cui all’articolo 43 decadono automaticamente dall’incarico e sono sostituiti dai primi dei non eletti ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto federale.

Norma transitoria

L’assemblea nazionale dei freelance, che sarà rinnovata secondo le nuove disposizioni regolamentari entro due mesi dalla loro approvazione, esaurirà il suo mandato con la sessione di insediamento del Consiglio Nazionale che sarà eletto dal XXVII congresso della stampa italiana
       
    Il sito Archivio notizie

logo nuova informazione