Aggiornato al

Fnsi: così saranno rappresentati i freelance


Il prossimo 4 febbraio si riunisce il Consiglio Nazionale della FNSI. Uno dei punti all'ordine del giorno è l'esame delle proposte di organizzazione del lavoro autonomo. Come si sa ci sono documenti congressuali che impegnano la federazione a riconoscere un organismo sindacale di base dei freelance. C'è stata ultimamente una riunione in federazione cui hanno partecipato diverse realtà organizzate di lavoratori autonomi. E anche se continua ad esserci una certa confusione sulle definizioni un gruppo di membri di Giunta è stato incaricato di redigere una proposta. La proposta è stata poi approvata dalla Giunta (potete leggerla qua sotto). Consiste in sostanza in una corposa modifica regolamentare che introduce nel regolamento federale un nuovo organismo. Si è  cioè deciso di dotare la federazione di un suo organismo, che si spera diventi statutario, piuttosto che riconoscere una "cosa" esterna. L'idea è quella di dare peso a un settore che fa molta fatica ad autoorganizzarsi. Ovviamente si tratta di una struttura federale con strutture corrispondenti da istituire in tutte le associazioni regionali. Va chiarito un punto, sul quale qualcuno ha storto la bocca, cioè quello della responsabilità dell'organismo stesso che è messa in capo a un presidente nominato al suo interno dalla Giunta, e di un coordinatore scelto tra i rappresentanti eletti dalla base. Questo dipende da come è strutturato lo Statuto federale, non da una volontà di controllo da parte del gruppo dirigente. Ad esempio la commissione pari opportunità funziona così. Gli articoli vengono inseriti nel regolamento dopo il Consiglio Nazionale e il Collegio dei probiviri e prima dei gruppi di specializzazione. Le definizioni derivano da precedenti regolamenti, quello per la rappresentanza dei lavoratori autonomi nella commissione contratto e quello per la definizione dei votanti al referendum sul contratto. PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA (12 GENNAIO 2010) (capitolo da inserire dopo l’articolo 36 del regolamento federale) COMMISSIONE LAVORO AUTONOMO Art.37 La Commissione per il lavoro autonomo opera nell’ambito della Federazione Nazionale della Stampa e d’intesa con la Giunta esecutiva al fine di favorire la tutela professionale, sindacale e previdenziale dei giornalisti lavoratori autonomi. Art. 38 La Commissione ha il compito specifico di: a) monitorare permanentemente il numero e le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi; b) individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi; c) operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale nelle attività di tutela dei lavoratori autonomi. Art. 39 La Commissione è costituita da un Presidente, da due rappresentanti per le Associazioni di Roma e Milano e da un rappresentante per ciascuna delle altre Associazioni federate. La Commissione legge fra i suoi membri un Coordinatore, che coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività. I componenti della Commissione sono eletti dalle rispettive assemblee regionali dei lavoratori autonomi. Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta Esecutiva della Federazione e scelto tra i componenti della Giunta stessa. Art. 40 Il Presidente è il responsabile dell’attività della Commissione, ne convoca le riunioni, d’intesa con il Coordinatore, e riferisce sulla sua attività alla Giunta Esecutiva. Art. 41 E’ istituita l’Assemblea Nazionale dei lavoratori autonomi. L’Assemblea è composta da cinque delegati per l’ Associazione di Roma e cinque per l’Associazione di Milano e due delegati per ciascuna delle altre Associazioni regionali di stampa. Fanno parte di diritto dell’Assemblea il Presidente e il Coordinatore della Commissione. I componenti dell’Assemblea Nazionale sono eletti dalle Assemblee regionali. L’Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente della Commissione. L’Assemblea Nazionale ha il compito di: a) integrare con tre rappresentanti le commissioni nazionali per le trattative contrattuali; b) approfondire le tematiche inerenti la specifica attività professionale dei lavoratori autonomi sulla base delle indicazioni della Commissione. Art. 42 Nell’ambito di ciascuna Associazione regionale di stampa deve essere costituita, su base elettiva, una commissione regionale per il lavoro autonomo, coordinata da un responsabile nominato dall’organo esecutivo dell’Associazione ed eletta dall’Assemblea regionale dei giornalisti lavoratori autonomi. Il numero dei componenti della commissione regionale è definito con delibera dai rispettivi consigli direttivi dell’Ars. Art. 43 Partecipano all’Assemblea nazionale e alle Assemblee regionali e hanno diritto di voto tutti i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e alla Gestione separata dell’Inpgi, che percepiscano esclusivamente redditi da lavoro autonomo che abbiano versato il contributo soggettivo sul reddito dichiarato e che non usufruiscano del sussidio di disoccupazione dell’Inpgi né di trattamento pensionistico. Art. 44 Le elezioni per la composizione dell’Assemblea Nazionale e delle Assemblee regionali si svolgono secondo le modalità previste dai commi 5,6,7,8 e 12 dell’articolo 9 dello Statuto federale. __._,_.___
       
    Il sito Archivio notizie

logo nuova informazione