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Da fine mese obbligo di mail certificate


 Entro  il 28 novembre tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti dovranno comunicare ai Consigli regionali di appartenenza il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec ). L'obbligo è imposto dall'art.16 della legge 2/2009 ( vedi :www.parlamento.it/leggi/09002l.htm ) che nel comma 7 del suo articolo 16 afferma "i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica". L'uso della posta elettronica certificata sostituisce il fax e la raccomandata e dovrebbe permettere notevoli risparmi soprattutto alla pubblica amministrazione e pure ad altri enti ed associazioni come i nostri organismi di categoria. Idem ovviamente anche per imprese e liberi professionisti che potranno utilizzare questa soluzione per spedire e ricevere fatture e tutti gli altri documenti di una certa rilevanza con spese praticamente azzerate. L'attivazione di una casella di Pec ha un costo tra i 5 e i 25 euro l'anno e può essere facilmente effettuata presso uno dei molti gestori certificati esistenti. Per gli iscritti all'Ordine della Lombardia c'è la possibilità di ottenere l'indirizzo Pec gratuitamente per un anno, Tutte le informazioni sono qui: http://www.odg.mi.it/node/32109.  L'indirizzo gratis è messo a disposizione di tutti i cittadini anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, vedi http://www.ordinegiornalisti.veneto.it/nopag.php?id=1286 . La Pec, stando ai pochi Consigli regionali che per ora, in un modo o nell'altro, ne hanno dato notizia ai loro iscritti, è obbligatoria per chiunque appartenga all'Ordine. Questo anche se la legge aveva fatto sorgere da subito dei dubbi sul fatto che a questa imposizione fossero soggetti anche i pubblicisti, i praticanti e le altre figure presenti negli elenchi speciali annessi all'Albo dell'Ordine:  stranieri e direttori di pubblicazioni di carattere tecnico, professionale e scientifico. Il testo legislativo sancisce infatti che l'obbligo riguarda i "professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato" e, come tutti sappiamo, i pubblicisti, i praticanti e i direttori responsabili di testate non giornalistiche non sono giuridicamente individuabili come esercenti la professione di giornalista e pertanto  non dovrebbero essere considerabili dei "professionisti iscritti in albi ed elenchi" come specifica la legge.
       
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