Elena Bianchi
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Smart working: regole, rischi, prospettive
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Guido Besana ha tenuto, martedì scorso 7 novembre, con Paolo Perucchini, la quarta lezione della Scuola dei Cdr dell’Alg, a cui è stato possibile partecipare in modalità mista, sia in presenza in viale Montesanto sia da remoto; peraltro in linea con il tema affrontato: “Smart working/lavoro agile: dove, come e quando”.
Impostosi da un giorno all’altro su vasta scala con il lockdown, lo smart working “emergenziale” – che si concluderà, salvo proroghe, il 31 dicembre 2023 anche per i fragili e i genitori di under 14 – ha utilizzato come cornice normativa la legge 81/20171, piegandola alla contingenza e all’urgenza. Ne è scaturito un ibrido, a metà strada fra il lavoro agile propriamente inteso e il telelavoro a domicilio2, consolidatosi nelle pratiche e nei desiderata dei colleghi, che lo apprezzano molto, come ha dimostrato anche un minisondaggio svolto fra i presenti all’incontro. In fase di rinnovo del contratto (CNLG Fnsi-Fieg) andrà quindi ricondotto alla sua vera definizione e regolamentato, tracciando il perimetro entro il quale stilare gli accordi individuali.
Fra i tanti aspetti da normare: il lavoro per obiettivi nel giornalismo, la disconnessione, gli straordinari, i mezzi di produzione (per evitare anche l’invasione nella vita privata: si pensi all’uso del telefono personale), le spese energetiche, i buoni pasto (quando sono parte integrante della retribuzione) ecc. Nel frattempo, un ottimo strumento per costruire accordi-quadro fra aziende/direttori/Cdr (lo smart working fa parte dell’organizzazione del lavoro) è il Contratto nazionale Anso Fisc-Fnsi, firmato nel 2021, che disciplina la materia nel corposo allegato E3.
Come ha ricordato Guido, la professione giornalistica è agile per sua stessa natura, sia per quel che riguarda gli orari di lavoro sia il luogo in cui espletarlo: basti pensare ad articoli 2, corrispondenti e inviati/e previsti dal CNLG, così come ai servizi fuori sede connaturati all’attività di cronaca. Per la professione, così come per la legge 81/2017, agile non significa quindi “da casa”, ma ovunque sia necessario e possibile, anche grazie alla tecnologia. L’importante è che sia mantenuta la centralità fisica della redazione, dove il lavoro deve essere svolto con prevalenza. Attenzione, infatti, a smaterializzarsi: l’assenza isola; e si rischia di sfuggire (anche nella percezione) alla supervisione e alla tutela del CdR. A maggior ragione per le donne, che spesso in questi anni – come hanno certificato diversi studi – sono rimaste schiacciate in una indissolubile e totalizzante commistione fra lavoro e carichi familiari, con un’amplificazione del divario di genere e una perdita totale del tempo per sé.
(1) legge 81/2017: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
(2) Il telelavoro a domicilio prevede l’allestimento e la manutenzione di una postazione fissa a carico del datore di lavoro, distinta dagli spazi domestici, idonea dal punto di vista della sicurezza (abitabilità, climatizzazione, illuminazione, ergonomia…), con consumi energetici, telefonici e data a carico dell’azienda.
(3) Contratto nazionale Anso Fisc-Fnsi: www.fnsi.it/upload/70/70efdf2ec9b086079795c442636b55fb/04952f7ebc5586a07ced736ea1c9239c.pdf