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Se le regole sono strabiche...


di Michele Urbano

La deontologia è  in buona sostanza un codice per valutare la correttezza professionale. Ma se una professione cambia, cosa succede? La domanda ha un senso soprattutto se applicata ad una professione, quella giornalistica, che negli ultimi 40 anni ha subito una straordinaria evoluzione al traino di un'autentica rivoluzione tecnologica. Conviene ricordare che il codice deontologico dei giornalisti è normato dalla legge del ’63, quella che istituì l’Ordine ossia l’organismo preposto al controllo.

In questa legge i concetti fondanti sono due.

1)
Il giornalista ha l’obbligo di essere leale, ossia deve raccontare onestamente i fatti.
2)
I fatti raccontati devono trovare un riscontro oggettivo nella verità putativa. In altre parole il giornalista non è testimone di “verità”, è piuttosto un professionista tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per verificare quanto ha poi raccontato.

Questi due nobili concetti  vennero elaborati e sanciti  mezzo secolo fa quando l’informazione in Italia si basava su due modelli: carta stampata e radio.

Ma come è cambiata la loro applicabilità?

Faccio un esempio.  Il punto di riferimento della verità putativa in un giornale tradizionale è l’orario di chiusura – in redazione – delle pagine. Ma in un giornale on-line quale è il punto di riferimento per stabilire se il professionista ha esercitato o no il dovere di verifica?

Andiamo avanti e allarghiamo il ragionamento.

Con una premessa.

Con il passaggio dalla composizione a caldo a quella a freddo non c’è alcun dubbio che le competenze professionali del giornalista siano costantemente cresciute. Oggi rispetto a 50 anni fa un giornalista deve avere un bagaglio tecnico-culturale molto più grande perché deve svolgere una serie di funzioni che prima o non esistevano o erano a carico di altre figure professionali.  

Ricordate i linotipistiNon esistono più, inglobati nelle competenze giornalistiche da  almeno 30 anni : grazie al computer, è lo stesso cronista che “compone” l’articolo o il redattore il titolo.

Attenzione, assorbire la funzione del linotipista è stato solo il primo gradino di un’estensione del ruolo e delle competenze del giornalista. Un processo – meglio sottolinearlo - destinato a continuare.

La parola multimedialità in molte imprese è già realtà, nel senso che il giornalista deve saper scrivere ma anche conoscere la tecnica del montaggio, deve saper “parlare” con una opportuna impostazione vocalema anche gestire velocemente e correttamente un FTP (File Transfer Protocol) per l’invio di file multimediali che lui stesso ha elaborato in parte o in toto.

Ricordo che multimedialità significa integrazione sinergica delle diverse forme comunicative a tutti i livelli aziendali quello manageriale, quello tecnologico, quello  organizzativo e quello delle competenze professionali.

parte l’aspetto sindacale (non sarebbe ora di cominciare contrattualizzare questo arricchimento di indispensabili conoscenze professionali?) la domanda è: questi processi sono ininfluenti rispetto alla deontologia?

Sicuramente non lo sono rispetto ai controlli. E’ evidente infatti che un “giudice” che vuole valutare la correttezza del professionista deve essere in grado anchetecnicamente di valutarne l’operato.

Non mi risulta però manifesta l’esigenza di una composizione delle corti giudicantiche rifletta anche una preparazione tecnica. Anche la recente disposizione dei consigli disciplinari  nulla indica rispetto alla “qualità” dei giudici.

Diciamolo: quelli della lealtà, e della verità putativa, rispetto alla velocità e alla complessità del sistema informativo di oggi, sono codici che manifestano fragilità.Nel senso che pur rimanendo concettualmente validi, negli ambiti informativi che hanno conosciuto uno sviluppo tecnologico elevato, sono di difficile applicazione  e perfino aggirabili.

Ho fatto l’esempio dell’on-line che toglie peso all’orario di chiusura (la verità putativa la stabiliamo sulla fiducia?).  Ne faccio un altro, televisivo.  Prendiamo un Tg che  una notizia imprecisa o errata perché a quel momento quello era il quadro professionalmente verificabile in tutta lealtà. Lo stesso Tg nell’edizione successivaevita però di ridarla nella sua forma corretta perché nel nuovo timone ne sono subentrate altre togliendo lo spazio necessario alla riproposizione, aggiornata, di quella notizia.

Ovvio: quella notizia incompleta o errata può aver provocato disagio o magari danno ai soggetti  interessati che certo avrebbero apprezzato ascoltarne la versione corretta.

Ma i responsabili di quel Tg potrebbero legittimamente spiegare di non avere affatto violato il principio di lealtà e nemmeno quello della verità putativa. Per la buonissima ragione che nella prima edizione  del Tg questi concetti erano stati regolarmente applicati mentre nella seconda edizione il giornalista ha esercitato il suo diritto di autonomia professionale e ha applicato al Tg una diversa selezione decidendo di lasciar fuori quella notizia.  

Mi rendo conto che sto volando nel cielo dell’astrazione assoluta. Ma sul filo del ragionamento teorico ai responsabili di quel Tg nulla potrebbe essere imputato.

Però il vulnus c’è. E allora come lo risolviamo?

Andiamo avanti, anche perché il concetto di lealtà deve fare i conti anche con dell’altro.

Ad esempio con una dimensione sempre più complessa dell’offerta informativa  doveè sempre meno netta la percezione del confine tra  professionismo  e  testimonianza (irrilevante se ispirata da pratica democratica, narcisismo o divertissement).

D’altra parte non sarebbe né giusto né democratico obbligare un cittadino a rispettare delle regole che limiterebbero la sua libertà di espressione.

Ma è altrettanto evidente  che questo enorme flusso comunicativo appanna la percezione dei confini tra giornalismo professionale e comunicazione democratica, ossia tra i fatti e le opinioni. Questa considerazione, inevitabilmente, ne trascina un’altra:  una notizia professionalmente  elaborata è soggetta ai principi della lealtà e della verità putativa, un ‘opinione no.

Domanda: come fa il fruitore a sapere sempre se quella che legge o ascolta è informazione professionale o no?

Ricordo che la stessa difficoltà si riscontra sia in generale (esempio: come faccio a sapere subito se quel sito è testata giornalistica o no?) ma anche all’interno dello stesso canale informativo. La trasmissione di approfondimento o il talk show su un fatto di cronaca è giornalismo o intrattenimento? Risposta l’uno e l’altra tant’è che gli americani hanno già da 30 anni coniato il termine “infoentertainment)Ok, così va il mondo, ma qualcosa non funziona. A un conduttore non giornalista posso richiedere lealtà e verità putativa?

Insomma, sotto il cielo dell’informazione l’innovazione è  grande e la confusionepure. Inutile illudersi: nel corso di un processo di trasformazione è difficile – o inutile – stabilire nuove regole.

Si potrebbero però rendere più sistematici i controlli.

Gli ordine regionali – utilizzando le scuole di giornalismo – non potrebbero creare dei mini osservatori sull’informazione locale?

L’Ordine nazionale non potrebbe fare altrettanto sui principali giornali nazionali  e sui principali Tg?

In sede di regolamento dei consigli di disciplina non si potrebbe spendere qualche parola sulla capacità professionale dei giornalisti-giudici?

Troppo poco, me ne rendo conto. Ma in fondo sarebbe meglio che niente.

 

 

 

       
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