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Premessa, sulle storture dell'equo compenso
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di Guido Besana Nel giugno del 2013 ho provato a sintetizzare una riflessione sulla legge per l'equo compenso. Dovendo affrontare una discussione sul rinnovo contrattuale vorrei prima riprendere, senza commenti, quelle note: La legge sull'equo compenso nel settore giornalistico, approvata dalle Camere, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il tre gennaio ed entrerà in vigore il diciotto dello stesso mese. È una norma molto particolare, in quanto prevede un percorso per l'attuazione di un principio costituzionale, articolo 36, limitato al settore degli iscritti a un singolo ordine professionale, mentre il principio costituzionale è valido erga omnes. La ragione di questa particolarità risiede nella effettiva differenza tra gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti e gli iscritti agli altri Ordini Professionali che in genere hanno un rapporto di forza a proprio favore con la committenza. La norma però non esplicita il fatto di intervenire a favore di una categoria di fatto debole come è quella dei giornalisti lavoratori autonomi. Queste particolarità mettono a rischio la norma, sia sotto il profilo dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge sia sotto il profilo dell'orientamento diffuso degli ultimi anni, anche legislativo, contrario alla fissazione di tariffe per gli ordini professionali. Di fronte a un Tribunale sarà difficile sostenere che i giornalisti, in quanto tali, meritano un trattamento diverso da quello di altri cittadini, per i quali la Costituzione e le leggi generali prevedono invece un pari trattamento. E in un regime determinato da numerosi interventi di liberalizzazione delle professioni sarà difficile sostenere che i giornalisti sono diversi dagli altri professionisti. Vorrei però considerare che questi due ostacoli possano essere superati, e che la norma possa sopravvivere anche a eventuali ricorsi determinati dalla sua eventuale contraddizione intrinseca con i principi costituzionali e normativi in genere. Questo perchè è a mio modo di vedere una norma sensata e saggia, che dovrebbe essere estesa nei suoi presupposti ad altri settori. Si tratta infatti di una norma contro lo sfruttamento da parte dei datori e di limitazione del dumping da parte dei prestatori di lavoro. E quindi profondamente rispettosa della Costituzione. Nel momento in cui verrà attuata la questione fondamentale sarà l'interpretazione dell'articolo tre. Da un lato quali siano gli "eventuali altri benefici pubblici", se ad esempio comprendono gli ammortizzatori sociali, e dall'altro quali patti possano essere considerati nulli e in che senso. Un'impresa che non applica l'equo compenso può essere esclusa da accordi sugli stati di crisi? Un giornalista che lavora a fronte di compensi irrisori deve essere assunto, regolarizzato, lasciato a casa? La seconda questione determinante della legge è contenuta nel comma due dell'articolo uno. Come si quantifica? I trattamenti previsti dalla contrattazione di categoria sono sostanzialmente due, quelli previsti dal Contratto FIEG FNSI per i giornalisti inquadrati con articolo due e quelli previsti dall'accordo FNSI Uspi per i collaboratori coordinati e continuativi. Sono coerenti con quanto stiamo sostenendo? È un intero ragionamento da svolgere, sul quale la FNSI deve deliberare. Con una precisa indicazione: stiamo parlando di lavoro autonomo, non di lavoro precario o sfruttato. Tutto ciò ha senso solo se partiamo dalla reale condizione del giornalista freelance, libero professionista e professionale. Il più grande errore che possiamo commettere è prendere questa norma e cercare di usarla a favore dei precari, degli abusivi di redazione, degli infiniti giornalisti costretti a falsi inquadramenti come lavoratori autonomi mentre sono in realtà dipendenti; per loro la strada è un'altra, la regolarizzazione. Il lavoro autonomo vero merita una norma di legge, ma non va confuso e mescolato con condizioni diverse che si devono o possono risolvere solo con la trasformazione del rapporto di lavoro. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità, definizioni e ambito applicativo 1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge e' finalizzata a promuovere l'equita' retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive. 2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonche' della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Art. 2 Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico 1. E' istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione e' istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa e' composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1; f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). 3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive: a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonche' in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicita' sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso. 4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni. 5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborso di spese. Art. 3 Accesso ai contributi in favore dell'editoria 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonche' da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione. 2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso e' nullo. Art. 4 Relazione annuale 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge. Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012 GIORGIO NAPOLITANO