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Equo compenso: è legge (e da oggi è anche in Gazzetta)


Schermata 2013-01-03 alle 23.10.09Davvero un ottimo inizio d'anno per i giornalisti freelance. Finalmente la legge sull'equo compenso è stata pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale e entrerà in vigore il 18 gennaio. Da tempo i colleghi liberi professionisti aspettavano questo momento, anche se ormai era cosa fatta, soprattutto dopo l'annuncio della firma della normativa da parte del presidente Napolitano avvenuta il 31 dicembre scorso. Qui di seguito riportiamo il testo della Legge 31 dicembre 2012, n. 233   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1 
             Finalità, definizioni e ambito applicativo
  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione,
la presente legge e' finalizzata a promuovere  l'equita'  retributiva
dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della  legge
3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni,  titolari  di  un
rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e  periodici,  anche
telematici,   nelle   agenzie   di   stampa   e    nelle    emittenti
radiotelevisive.
  2. Ai fini della presente legge, per equo compenso  si  intende  la
corresponsione di una remunerazione proporzionata  alla  quantita'  e
alla qualita' del lavoro svolto,  tenendo  conto  della  natura,  del
contenuto e delle caratteristiche  della  prestazione  nonche'  della
coerenza con i trattamenti previsti dalla  contrattazione  collettiva
nazionale di categoria in  favore  dei  giornalisti  titolari  di  un
rapporto di lavoro subordinato.
 
Art. 2 
Commissione  per  la  valutazione  dell'equo  compenso   nel   lavoro
                            giornalistico
  1. E'  istituita,  presso  il  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   la
Commissione  per  la  valutazione  dell'equo  compenso   nel   lavoro
giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione e' istituita entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  ed  e'  presieduta   dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa e'
composta da:
    a) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali;
    b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
    c) un rappresentante  del  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei
giornalisti;
    d)  un  rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei
giornalisti   comparativamente   piu'   rappresentative   sul   piano
nazionale;
    e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei committenti comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale nel settore delle  imprese  di  cui  all'articolo  1,
comma 1;
    f) un rappresentante dell'Istituto nazionale  di  previdenza  dei
giornalisti italiani (INPGI).
  3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le
prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche  telematici,
delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
    a) definisce l'equo compenso dei  giornalisti  iscritti  all'albo
non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani  e  con
periodici, anche telematici, con agenzie di stampa  e  con  emittenti
radiotelevisive, avuto riguardo alla natura  e  alle  caratteristiche
della prestazione nonche' in  coerenza  con  i  trattamenti  previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore  dei
giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
    b)  redige  un  elenco  dei  quotidiani,  dei  periodici,   anche
telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive
che garantiscono il rispetto di un equo  compenso,  dandone  adeguata
pubblicita' sui mezzi  di  comunicazione  e  sul  sito  internet  del
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri.  La  Commissione   provvede   al   costante
aggiornamento dell'elenco stesso.
  4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla  scadenza  di  tale
termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.
  5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del  Consiglio   dei   ministri   provvede   all'istituzione   e   al
funzionamento della  Commissione  avvalendosi  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  di  cui  dispone.  Ai  componenti  della
Commissione non e' corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita'
o rimborso di spese.
 
Art. 3 
            Accesso ai contributi in favore dell'editoria
  1.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2013  la   mancata   iscrizione
nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi
comporta   la   decadenza   dal   contributo   pubblico   in   favore
dell'editoria, nonche' da eventuali  altri  benefici  pubblici,  fino
alla successiva iscrizione.
  2.  Il  patto  contenente  condizioni  contrattuali  in  violazione
dell'equo compenso e' nullo.
 
 Art. 4 
                          Relazione annuale
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una
relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.
 
 Art. 5 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012
                             NAPOLITANO
   
       
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