Redazione
Visite: 330
Ecco a che punto è il contratto
Redazione
Visite: 330
di Guido Besana
Abbiamo ripreso a confrontarci con gli editori nella primavera scorsa. Ci sono stati alcuni incontri, non molti, tra le delegazioni che sono state incaricate di esplorare la possibilità del rinnovo dopo circa tre anni di totale rottura dei rapporti. Da una parte la Segreteria della FNSI e dall'altra una delegazione Fieg guidata da Alberto Donati e composta da un gruppo di "capi del personale". Non ci sono, dall'altra parte del tavolo, amministratori delegati o direttori generali. I gruppi rappresentati sono RCS, Repubblica-Espresso, Poligrafici, Caltagirone, Hachette, Mondadori, Ardizzone. Ogni tanto partecipa qualche altro manager, ad esempio della Stampa o simili. Diciamo quindi che è stato un confronto tra "tecnici".Abbiamo affrontato alcuni temi che possono essere riassunti in capitoli. Innovazione e multimedialità, flessibilità, carriere e profili professionali sono stati i tre assi portanti del discorso e del confronto, spesso aspro. In diverse occasioni abbiamo rischiato la rottura, sempre per forzature e provocazioni da parte della Fieg. In questi mesi ci siamo dati un obiettivo, che era ed è quello di non far saltare il tavolo e di andare ad esplorare tutte le possibilità di convergenza sui concetti e sui testi. Abbiamo cioè deciso di rompere la trattativa, se necessario, solo alla fine. Mantenersi fedeli a questa decisione non è sempre stato facile. Abbiamo anche deciso che lo spauracchio della catastrofe non ci avrebbe condizionato. Le emergenze e gli stati di crisi delle aziende non si risolvono con il contratto, che invece deve governare il normale sviluppo del settore. Veniamo ai punti. 1- La multimedialità Con questo termine abbiamo inteso individuare la trasformazione in atto. In una prima fase la Fieg intendeva ottenere una sorta di super allegato N, ovvero un ampliamento della possibilità di sviluppare iniziative editoriali su media non tradizionali, leggi non cartacei, con regolamentazioni contrattuali ridotte. Questa impostazione continua a sottostare ai ragionamenti degli editori, che ad esempio a un certo punto della trattativa, un paio di mesi fa, ci hanno proposto un testo che definiva le iniziative multimediali come quelle integrazioni su internet tra informazione e pubblicità non distinguibili tra di loro. Il nostro obiettivo è stato invece quello di ottenere che per qualunque piattaforma produttiva e diffusionale, indipendentemente dal medium specifico, si applichi l'intero contratto di lavoro. Questo per ottenere alcuni risultati: a) che le nuove cose che si dovranno fare le facciano dei giornalisti e non dei tecnici o degli impiegati, al fine di sviluppare maggiore occupazione; b) che i nuovi mezzi di produzione siano controllati dalle redazioni; c) che lo sviluppo delle imprese editoriali non si realizzi al di fuori delle regole della corretta informazione. Al momento attuale sembra che i possibili punti di convergenza siano positivi, che si possa superare l'allegato N e che la multimedialità diventi ordinaria amministrazione governata dall'intero contratto. L'articolo 1 verrebbe modificato ampliando la definizione dei lavoratori a cui si applica, facendo cadere l'attuale previsione sostanzialmente legata alla carta stampata e inserendo una sommaria descrizione dell'attività giornalistica. Stiamo cercando, e probabilmente ci riusciremo, di inserire un nuovo articolo sulle procedure per avviare la multimedialità. Si tratterebbe di una procedura per ora semplificata, ma che lascia aperte le possibilità per i comitati di redazione di richiamarsi sia all'articolo 42, sia al 43, sia alla richiesta di intervento delle associazioni e della federazione. Ovviamente non intendiamo tarpare le ali a nessuno, e quindi stiamo lavorando su dei testi che, ad esempio, non interverrebbero nel caso in cui, come nell'emittenza televisiva, nazionale e non solo, si dovessero introdurre sistemi di editing video digitale non lineare per coinvolgere i giornalisti nel montaggio. Questo è un classico esempio di monomedialità, il medium rimane lo stesso e cambiano le tecnologie mentre vengono introdotte nuove mansioni. 2- La flessibilità In primo luogo gli editori hanno voluto concentrarsi sul rapporto tra giornalista e testata. La loro richiesta è stata quella di avere mano libera nell'utilizzo dei giornalisti, non solo sganciandoli dalla testata, ma anche dal luogo di lavoro e dal rapporto con l'azienda. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità a riscrivere l'articolo 4 mantenendo però dei paletti e affrontando nel contempo la materia dei contratti a termine. Al momento ci sono alcuni punti che paiono acquisiti: a) rimane l'obbligo di indicare nella lettera di assunzione "una testata di assegnazione", e non di riferimento come chiedeva la Fieg. Dovrebbe esserci anche la specifica delle modalità di cambiamento della testata nel corso del rapporto di lavoro, fermo restando l'articolo 34, ovvero l'esistenza di comprovate ragioni produttive e organizzative, la richiesta del direttore ( che comporta una valutazione di tipo professionale ), il rispetto dell'articolo 2103 del codice civile (divieto di demansionamento ). E' opportuno notare che ai sensi del contratto del 2001 lo spostamento da una testata all'altra era già legittimo, con l'unica limitazione del rispetto dell'art. 2103 CC. Sempre in materia di spostamento da una testata a un'altra abbiamo affrontato il caso in cui le due testate siano di aziende diverse. La normativa generale prevede già la cessione del contratto secondo le previsioni del codice civile, e il distacco, sia come strumento alternativo ai licenziamenti per riduzione degli organici, sia come diritto del datore di lavoro introdotto dal Dlgs. 276 ( legge Biagi ). L'obiettivo che ci poniamo è di regolare queste due fattispecie in maniera restrittiva e garantista all'interno del contratto, limitandone l'applicabilità all'interno dei gruppi editoriali e sottoponendole ai vincoli sopraesposti, fermo restando l'art. 22 sul trasferimento. b) stiamo raggiungendo una ipotesi per inquadrare come se fossero testate le cosiddette strutture produttive, o come le chiamano gli editori i service interni. L'obiettivo, che anche qui pare raggiungibile, è quello di avere direttore, cdr, organizzazione del lavoro etc anche per quelle realtà che in molte aziende vanno nascendo da anni, spesso sotto denominazioni come "nuovi progetti", "nuove iniziative", "servizi speciali", "brand extensions" e che comunque costituiscono dei pool di redattori al di fuori delle normali strutture redazionali. Molte di queste sono nate come formulazioni difensive in alternativa alla riduzione di personale. c) sul tema dei contratti a termine abbiamo dovuto affrontare una riscrittura corposa degli articoli 3 e 4 del contratto in considerazione delle tre successive rivisitazioni della normativa in materia degli ultimi 7 anni. In primo luogo verrà cancellata la possibilità di assumere con contratto a termine un giornalista per il solo fatto che sia disoccupato o cassintegrato. La normativa generale non prevede più le cosiddette causali soggettive. In compenso purtroppo le causali oggettive sono diventate molto estese, il contratto a termine è possibile infatti anche per ragioni riconducibili alla normale attività dell'impresa. Andava poi affrontata la questione del tetto di 36 mesi per la durata massima complessiva dei contratti a termine tra il singolo lavoratore e la medesima azienda. Questa norma, che nell'intenzione mirava a stabilizzare i precari, rischia di crearne invece di nuovi. In linea di massima il nuovo articolato contrattuale dovrebbe prevedere l'applicazione della normativa generale con alcune specifiche: deroga al tetto dei 36 mesi per le causali sostitutive, deroga al medesimo tetto per i giornalisti che verranno inseriti in accordi di stabilizzazione, tetto percentuale massimo per i contratti a termine in relazione al numero dei contratti a tempo indeterminato, durata massima delle "nuove iniziative" . Verrà poi probabilmente cancellata la norma che prevedeva il trattamento economico ridotto in caso di assunzione di disoccupati, che vengono attualmente retribuiti come redattori di prima nomina. Stiamo lavorando per inserire un riferimento contrattuale al diritto di precedenza nelle assunzioni da riconoscere a chi ha avuto contratti a termine. La legge poi prevede che nel contratto vengano inseriti limiti alle prestazioni straordinarie in caso di part time, e ci si sta lavorando con attenzione particolare all'accordo del lavoratore. Stiamo anche cercando di ampliare il novero delle condizioni che danno diritto al passaggio a tempo parziale. 3- Le qualifiche e le mansioni Finalmente, dopo anni di tentativi, sembra acquisita l'introduzione nel contratto di mansioni "scriventi" a fianco di quelle gerarchiche nelle qualifiche previste dall'articolo 11. Non è detto che si arrivi ad introdurre formule come il redattore esperto, speciale o simili dizioni in tutte le qualifiche fino a quella di caporedattore, come noi abbiamo chiesto fin dall'inizio, ma l'introduzione di almeno due livelli, oltre che del principio, sembra possibile. Quello di caporedattore centrale dovrebbe rimanere un incarico funzionale, mentre sull'inquadramento dei direttori e vice come dirigenti continuiamo a opporci. 4- I licenziamenti dei "capi" Continua ad essere discussa la questione della licenziabilità dei vicedirettori e condirettori. A questo proposito vale la pena ricordare che oltre ai licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo anche per i giornalisti sono previsti i licenziamenti collettivi, anche se generalmente le imprese medio grandi del settore ricorrono a questa procedura piuttosto di rado preferendo il ricorso alla legge specifica (416 e successive modificazioni) che norma tra le altre cose anche le modalità di riduzione del personale. Tuttavia, oltre al caso della 7 di cui molto si è parlato, non sono poche le imprese di modeste dimensioni che ricorrono ai licenziamenti collettivi di fronte a una crisi o chiusura. Inoltre noi giornalisti possiamo essere licenziati per due causali specifiche: violazione dell'esclusiva, su iniziativa aziendale, e motivazioni professionali, su proposta del direttore. Ciò detto veniamo al punto: stiamo cercando di risolvere la questione con la previsione di una risoluzione del rapporto con le figure di vertice, da vicedirettore in su, determinata dal venir meno del rapporto fiduciario tra azienda e direzione. In questo caso, e solo in questo, sarebbe possibile alle aziende licenziare non solo un direttore, ma anche i suoi vice, a fronte di una maggiorazione cospicua dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso. 5- Il multitestata L'attuale testo contrattuale ha creato non pochi problemi di applicazione, soprattutto nelle imprese medio-piccole del settore periodici e nelle aziende in cui ad un quotidiano si è affiancata una radio o tv locale. Le modifiche che si stanno ipotizzando dovrebbero rendere più chiara la distinzione tra lavoro in una testata e lavoro per una testata. Insieme alle previsioni sulla multimedialità dovrebbero portare a un quadro in cui la contrattazione aziendale sulla produttività possa essere meglio gestita. 6- Il lavoro autonomo Su questo argomento da sempre Fieg ha tenuto un comportamento di chiusura totale. Tuttavia nelle scorse settimane ha dovuto controvoglia subire la adozione da parte dell'Inpgi delle nuove norme in materia di welfare per gli iscritti all'Inpgi 2, che costituisce l'attuazione di una parte importante della nostra piattaforma rivendicativa. Il punto su cui stiamo lavorando, con l'obiettivo di riaprire il confronto, è quello dei tempi di pagamento. 7- Soldi e scatti Su tutto ciò che ha rilevanza economica sino ad ora non si è discusso. Nonostante le fantasiose ipotesi che circolano.