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Diffamazione: nuovo testo relatori, prosegue esame Commissione


(AGI) - Roma, 18 ott. - Niente carcere per i giornalisti ma multe da 5mila a 100mila euro. Obbligo di rettifica senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, con adeguato rilievo e idonea collocazione, senza dimenticare un chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata. Possibilità di ricorso con procedura d’urgenza (ex articolo 700 del Codice di Procedura civile) al giudice, in caso di mancata pubblicazione della rettifica, non solo della parte lesa ma anche del giornalista autore dell’offesa nel caso in cui il direttore della testata non vi abbia ottemperato. E stop di un anno ai contributi di Palazzo Chigi in caso di diffamazione recidiva reiterata, previsione dell’aggravante della ‘diffamazione organizzata’ con un pena che aumenta della metà. E’ quanto prevede l’emendamento dei relatori del ddl sulla diffamazione a mezzo stampa, all’esame della commissione giustizia del Senato che oggi dovrebbe licenziare il testo. Il termine per i sub emendamenti scade oggi alle undici. La Commissione Giustizia e’ convocata per le 14,30. Nel testo messo a punto da Filippo Berselli (Pdl) e Silvia Della Monica (PD) si prevede anche che in caso di diffamazione possa essere applicata la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi, pena che raddoppia nel caso in cui venga commesso un reato della stessa indole nei due anni successivi alla condanna ed arriva all’interdizione da uno a tre anni in caso di ulteriore sentenza di condanna. Si stabilisce l’obbligo di pubblicazione per esteso della sentenza di condanna se la parte offesa ne fa richiesta. Si prevede inoltre che “nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi” restituiscano al Dipartimento dell’informazione e dell’editoria presso la Presidenza del Consiglio “l’equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all’ammontare dell’importo dovuto per un anno. Quanto ai direttori e ai vicedirettori responsabili di testata, fuori dai casi di concorso, se omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati , vengono punti a titolo di colpa. La pena è quella stabilita per il reato commesso, diminuita in misura non eccedente un terzo. La diminuzione non si applica nel caso in cui l’autore e’ ignoto o non identificabile. La pena e’ aumentata nel caso in cui l’autore sia un giornalista sospeso o radiato dall’ordine o interdetto dalla professione.
       
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