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Carta di Perugia (11 gennaio 1995)


Diritti del cittadino malato

Carta di Perugia
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dell’Umbria - Consiglio Regionale Ordine dei Giornalisti dell’Umbria - Ordine Regionale degli Psicologi dell’Umbria Informazione e malattia Articolo 1 Sono pregiudiziali in ogni processo di comunicazione la valutazione dell’interesse generale, il rispetto del diritto del cittadino-paziente alla tutela della propria dignità personale, il diritto del cittadino-utente ad un’informazione corretta e completa. Articolo 2 L’informazione e la divulgazione devono contenere tutti gli elementi necessari a non creare false aspettative nei malati e negli utenti, e devono essere distinte in maniera evidente e inequivocabile da ogni possibile forma di pubblicità sanitaria. Articolo 3 È dovere del giornalista verificare le notizie in suo possesso ricorrendo a fonti attendibili e qualificate. Articolo 4 È dovere delle fonti fornire al giornalista tutti gli elementi necessari alla compiutezza dell’informazione, nel rispetto delle norme che regolano sia il segreto professionale che il diritto alla riservatezza del paziente. Articolo 5 Le notizie riguardanti le prestazioni erogate da singoli o da strutture devono essere complete ed esaurienti e comunque fornire da responsabili o da persone da essi delegate. Articolo 6 Ogni struttura sanitaria deve dotarsi degli strumenti idonei allo sviluppo di un corretto rapporto tra le parti che interagiscono e cioè cittadini, pazienti, sanitari, giornalisti. Articolo 7 È impegno comune la non diffusione di informazioni che possano provocare allarmismi, turbative ed ogni possibile distorsione della verità. Articolo 8 Le notizie riguardanti le problematiche della sfera psicologica, affettiva e sessuale devono essere fornite e divulgate senza indurre interpretazioni speculative o deformanti dei fatti. Articolo 9 Il giornalista è tenuto al rispetto dei principi della Carta dei Doveri e a rettificare le notizie inesatte o non complete con tempestività e rilievo adeguato. Articolo 10 Le fonti, sono tenute alla immediata rettifica di ogni eventuale informazione non rispondente a criteri di correttezza e di completezza. Articolo 11 È comune intento ricercare nella prassi la più ampia integrazione possibile dei rispettivi codici deontologici professionali. Articolo 12 È comune intento la tutela dei diritti dei soggetti deboli, in particolare minori, handicappati ed anziani. Articolo 13 È comune intento collaborare, nel rispetto totale della reciproca autonomia, per l’attuazione dei principi contenuti in questa Carta. Perugia, 11 gennaio 1995
       
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