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Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa (26 febbraio 2002 - 25 marzo 2010)


Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa

Documento CNOG del 26 febbraio 2002

Il giornalista, all'interno delle amministrazioni pubbliche, opera nella piena consapevolezza di salvaguardare due principi fondamentali consacrati dalla legge che regola le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni.
Si tratta del diritto delle istituzioni pubbliche ad informare e dell'altrettanto importante principio, questa volta diretto ai cittadini, di essere informati. Ciò in ossequio alla norma costituzionale che consente a tutti, e quindi ad amministrazioni pubbliche e a privati cittadini, "di esprimere liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione".
L'ufficio stampa di una pubblica amministrazione va quindi considerato come la fonte primaria dell'informazione verso il cittadino e il giornalista che vi opera, è tenuto severamente ad osservare non solo le norme stabilite per il pubblico dipendente, ma anche quelle deontologie fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti e quelle enunciate nei vari documenti ufficiali dell'Ordine stesso e che regolano eticamente la professione. Detti documenti riguardano in particolare le carte de "I doveri del giornalista" e di "Treviso" (con precipuo riferimento ai minori), ed ancora "Informazione e pubblicità" nonché "Informazione e sondaggi" .
L'ufficio stampa nel quale il giornalista opera va considerato come luogo nel quale so concretizza lo scambio informativo tra l'Istituzione e i cittadini. Tale scambio agisce nelle due direzioni: da un lato il giornalista "racconta" l'Ente, il suo modo di funzionare, dall'altro è portatore, all'interno dell'Ente, delle esigenze dei cittadini rispetto all'Istituzione di riferimento.
In questa funzione, il giornalista deve, in armonia con il dettato legislativo, dividere nettamente il compito degli altri soggetti previsti dalle norme di legge in materia di informazione e comunicazione da quello di operatore dell'Ufficio stampa, evitando situazioni di confusione nelle quali il dovere di informare in maniera obiettiva ed accurata può finire col configgere con le esigenze di una informazione personalistica e subordinata all'immagine.
Compito peculiare del giornalista che opera nelle Istituzioni è favorire il dialogo tra Ente ed utente, operando per la perfetta conoscenza delle norme, per la piena trasparenza dell'attività amministrativa, per il miglioramento dei servizi e la rimozione degli ostacoli che su frappongono alla loro piena fruibilità: egli pertanto favorisce il dialogo e organizza strumenti di ascolto, utilizzando la propria specificità professionale non solo per rendere riconoscibile l'Istituzione ai cittadini ma per farla da essi comprendere e rispettare. In questo senso il giornalista nel mentre ricerca ed attiva la collaborazione con i colleghi dei media per la trattazione di temi e notizie di carattere specifico, organizza strumenti professionali di informazione diretta, capaci di dare voce ai cittadini amministrati o che vadano comunque nella direzione di ridurre la distanza tra le istituzioni ed i cittadini.
Naturalmente dovrà avere particolare attenzione nell'osservare il dettato della legge sulla "privacy", anche se non sempre le regole deontologiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono in accorso con quelle fissate per i giornalisti.
Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la responsabilità verso i cittadini, non può essere subordinata ad alcuna ragione particolare o di parte e annovera tra i suoi doveri d'ufficio l'obbligo di difendere la propria autonomia e la propria credibilità professionale. Tale obbligo si sostanzia altresì nel tenere l'informazione distinta da altre attività di comunicazione e di promozione, pur cooperando nella distinzione dei ruoli e nella chiarezza dei messaggi.
Nelle istituzioni pubbliche di tipo assemblare, tanto più se queste usufruiscano dell'attività di ufficio stampa in associazione, il giornalista opera nel rigoroso rispetto della dialettica tra le forze e soggetti che hanno un ruolo diverso, riportando le posizioni in modo corretto, senza censure né forzature e provvedendo tempestivamente a correggere eventuali errori o inesattezze.
Nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.
La formazione, ma soprattutto il costante aggiornamento professionale, dovrà essere la base culturale del giornalista, cui è affidato un compito d'estrema delicatezza: quello di avvicinare sempre più la pubblica amministrazione al cittadino e allo stesso tempo rendere partecipe il cittadino stesso alla vita e all'attività dell'amministrazione pubblica.
Documento approvato dal Gruppo Speciale Uffici Stampa dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti nella riunione del 26 febbraio 2002.

Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa

25 marzo 2010

Si definisce come attività di Ufficio Stampa una funzione prettamente
giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o
pubblici. Sono perciò esclusi dall’attività di Ufficio Stampa differenti aspetti della
comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e
pubblicità. Anche la figura del “portavoce”, diffusa soprattutto in politica e negli
organismi elettivi, non rientra nel campo della informazione giornalistica e non è
quindi compresa nella definizione di Ufficio Stampa. Tutto ciò è indipendente
dall’eventualità che chi esercita anche funzioni non giornalistiche per conto di una
azienda pubblica o privata o di un ente faccia parte, ad altro titolo, dell’Ordine dei
giornalisti.
L'Ufficio Stampa è la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso
l’esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il
fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all’Ordine, a
prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale
altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine
dei giornalisti oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'Ordine stesso. Detti
documenti comprendono la “Carta di Treviso” e il “Codice relativo al trattamento dei
dati personali”, norme che trovano riferimento in leggi dello Stato. L’Ufficio Stampa è
altresì vincolato a rispettare tutti gli altri documenti adottati dall’Ordine in materia
deontologica tra cui la “Carta dei doveri dell’informazione economica”, la “Carta di
Perugia” su informazione e malattia, la “Carta di Roma” per l’informazione sui
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migranti, le norme raccolte nel “Decalogo del giornalismo sportivo” e quelle dedicate
a "Informazione e pubblicità" e "Informazione e sondaggi".
Il giornalista che opera negli Uffici Stampa delle amministrazioni pubbliche
agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il
diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di
informare.
In ogni caso, sia nelle strutture pubbliche che nel privato, il giornalista, in
armonia con quanto prescrivono la legge 69/1963 istitutiva dell’ordine professionale, i
codici deontologici, e - per gli enti pubblici - la legge 150/2000, è tenuto, pur in un
normale ambito di collaborazione, a separare nettamente il proprio compito da quello
di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione.
Il giornalista di Ufficio Stampa accetta indicazioni e direttive soltanto dai
soggetti che nell’ambito dell’ente, organizzazione o azienda hanno titolo esplicito per
fornirgliele, purché naturalmente le disposizioni non siano contrarie alla legge
professionale, alle carte deontologiche, al Contratto di lavoro.
Il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al
principio fondamentale dell’autonomia dell’informazione; ciò indipendentemente dalla
collocazione dell’Ufficio Stampa nell’ambito della struttura pubblica o privata in cui
opera.
Il giornalista direttore responsabile di house organ, newsletter o altri mezzi di
informazione aziendale, purché si tratti di testate registrate, esercita i diritti e doveri
della firma. Ciò comporta l’adozione di scelte relative alla correttezza dei contenuti di
cui risponde, oltre che in sede civile e penale, anche all’Ordine dei giornalisti
Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità
verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare
o di parte, o dall’interesse economico. In tal senso ha l'obbligo di difendere la propria
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autonomia e credibilità professionale secondo i principi di responsabilità e veridicità
fissati nella legge istitutiva dell’Ordine.
In particolare nelle istituzioni pubbliche di tipo assembleare, tanto più se
queste usufruiscano dell'attività di ufficio stampa in associazione, il giornalista opera
nel pieno rispetto della dialettica tra le forze politiche e tra soggetti istituzionali
diversi, riportando le posizioni in modo corretto e completo, senza censure né
forzature e provvedendo tempestivamente a rettificare eventuali errori o inesattezze.
Secondo quanto prescrive la Carta dei doveri, il giornalista che opera in un
Ufficio Stampa non può fornire né ricevere doni o favori che possano limitare
l’autonomia e la credibilità professionale..
Il giornalista degli Uffici stampa non può assumere, nell'arco di vigenza del
rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua
funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.
La violazione di queste regole comporta l’adozione di provvedimenti
disciplinari previsti dalla legge istitutiva dell’Ordine.
       
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